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 Gio 3 Set 2020

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE: CHIARIMENTI AL DM 10 MARZO 2020

  normativa , prevenzione incendi , vigili del fuoco

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE: CHIARIMENTI AL DM 10 MARZO 2020

Con circolare DCPREV 9833 del 22 luglio 2020 (cfr. allegato) di commento al DM 10 marzo 2020 (in vigore dal 18 giugno 2020) il Corpo dei Vigili del Fuoco aggiorna le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi.

Il DM 10 marzo 2020:

- consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;

- prevede che la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d'arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;

- classifica gli impianti di climatizzazione e condizionamento come impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

La circolare chiarisce che l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L e l’installazione di unità interne contenenti anche questi fluidi è possibile nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell'arte (ad es.: serie UNI EN 378).

Secondo i Vigili del fuoco la documentazione tecnica necessaria per la presentazione delle pratiche al Comando deve comprendere:

- in caso di valutazione del progetto: la "specifica dell'impianto", con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell'installazione tecnica in conformità alla regola dell'arte applicabile;

- in caso di SCIA: documentazione prevista al punto 3.2 dell'Allegato II del DM 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva di manuale d’uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell'attività.

In caso di modifica degli impianti in attività esistenti:

1. riconversione degli impianti con fluidi A1: è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: in accordo all'art. 4, comma 8, del DM 7 agosto 2012 dovrà essere documentata al Comando in sede di rinnovo periodico della conformità antincendio. Alla documentazione di rinnovo dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità dell'impianto riconvertito e il manuale d’uso e manutenzione deve essere disponibile presso la sede dell'attività stessa.

2. riconversione degli impianti con fluidi A2L: è considerata una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio. Qualora non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza si rimanda alle procedure previste dall'art. 4, comma 7 del DM 7 agosto 2012 (SCIA). Alla documentazione della SCIA si dovrà allegare:

- dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato

- dichiarazione di conformità dell'impianto riconvertito

Il manuale d’uso e manutenzione dell'impianto deve essere reso disponibile presso l'attività.

In caso di aggravio si dovrà procedere alla presentazione di un nuovo progetto al Comando dei Vigili del Fuoco.





A cura di: Ing. Riccardo BESSONE


ALLEGATI
  Allegato: DCPREV 9833 del 22 luglio 2020

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