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IL CONDUTTORE PATENTATO PER I GENERATORI DI VAPORE E DI ACQUA SURRISCALDATA
Per Conduttore Patentato si definisce quella figura tecnica con requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio 1927, poi dal DM 01.03.1974 e successive modifiche del 07.02.1979. Per quanto riguarda gli esoneri da detta conduzione, totali o parziali, vengono stabiliti lo stesso anno con DM 21.05.74, DM 01.12.75 ed altri documenti seguenti.
Il DM 21.05.74 ha integrato il vecchio Regio Decreto 824 del 1927 e considerando l’evoluzione di nuove tecnologie, introduce il concetto di sorveglianza discontinua anche da remoto.
In particolare, agli art. 28, 29, 39, 41, 43, stabilisce i seguenti tipi di esonero regolamentati:
- art. 28 - Generatori con PS*V < 300 bar*l e PS < 10 bar : esonero da conduzione;
- art. 29 - Generatori attraversamento meccanico con PS*V < 2940 bar*l e PS < 11.76 bar: esonero da conduzione;
- art. 39 - Generatori con PS < 0.98 bar, S < 100 m2 e P < 2 t/h: esonero da conduzione;
- art. 41 - Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco compresi gli elettrici: esonero da conduzione;
- art. 43 - Generatori di vapore a funzionamento automatico (eccetto quello con combustibili solidi non polverizzati) con PS < 14.7 bar e P < 3 t/h: esonero dalla conduzione continua.
In tutti gli altri casi si parla ancora di presenza continua del Conduttore.
N.B. Come concetto di producibilità, l’art. 2 del DM 01.03.1974 considera quella massima continua dichiarata dal Costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore.
L’avvento degli accordi europei in materia di circolazione delle merci (dirett. 97/23/CE 29.05.97, PED, Pressure Equipment Directive), ha introdotto due importanti principi informativi:
1°- principio della SICUREZZA come denominatore comune che lega tutte le norme, anche commerciali (sicurezza nei confronti di esseri umani, animali ed ambiente).
2°- principio di ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' da parte di tutti gli operatori coinvolti, dal Produttore di apparecchi fino al Gestore finale (in Italia si parlerà di “nuovo approccio”).
Nel 2016 esce poi la Direttiva 2014/68/UE PED (recepita dal Legislatore italiano con Dlgs 26/2016) che, tra l'altro, stabilisce chiaramente un dettaglio importante al punto 19 della Premessa, e cioè che ..."Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante"... Questo in funzione, anche, di eventuali dubbi sugli esoneri o meno.
I prodotti e insiemi ricadenti nella Direttiva PED anche se marcati e certificati CE devono essere sottoposti, in base alle indicazioni del DM 329/04, a verifiche di primo o nuovo impianto e periodiche, al fine di verificarne lo stato di funzionamento, integrità ed usura.
Il DM 11 Aprile 2011 invece disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro (vedi Allegato VII del Dlgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”) nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle suddette verifiche.
Con l'introduzione nel TU 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'articolo 73-bis "Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore" (indicate nel Dlgs 14/09/2015 n°151 art. 20, comma 1, lettera m) è stata fatta chiarezza sulla confusione riguardo l'obbligatorietà del Certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore causata negli anni precedenti da decreti voluti per sfoltire l'ordinamento giuridico.
Con tale modifica viene preannunciata l'emanazione di un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che andrà a sostituire le disposizioni contenute nel DM 01/03/1974 e successive modifiche del 07/02/1979 (gradi e modalità di rilascio e rinnovo dei Certificati di abilitazione, modalità di svolgimento delle prove, equipollenze, ecc.); fino all'emanazione del predetto tali disposizioni restano in essere.
Fatte queste doverose premesse, sul panorama normativo, occorre fare chiarezza sulla necessità di assistenza da parte di un conduttore abilitato alla conduzione del generatore di vapore o di acqua surriscaldata, partendo dalla circolare del ministero del lavoro n° 1/2009 del 29/01/2009 (cfr. allegato) la quale chiarisce:
- Per le attrezzature messe in servizio antecedente all’adozione della direttiva PED, fermo restando l’applicazione delle disposizione di esonero nel tempo emanate ( vedi DM 21/05/1974), nulla appare, allo stato, immutato rispetto alle previsione del citato regio decreto;
- Per le attrezzature recanti la marchiatura CE, qualora il fabbricante abbia:
a. Applicato i RES stabiliti dalla normativa vigente, applicando le norme armonizzate;
b. Previsto un regime di sorveglianza di tipo non continuo;
c. Indicato, nell’apposito libretto, le modalità di esecuzione e le necessarie istruzioni per l’effettuazione di detta sorveglianza
d. Sottoposto l’apparecchiatura alla procedura di esame CE da parte di un organismo notificato;
e. Compilato la dichiarazione di conformità ed apposto il marchio CE;
f. Non sussiste l’obbligo di assistenza continua per le apparecchiature per le quali tutte le condizioni sopra enunciate risultano verificate.
E’ infine utile sottolineare che per tutte, indistintamente, le apparecchiature in oggetto, siano state costruite e messe in servizio in data antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. 93/00, oppure rechino la marchiatura CE per la direttiva PED – permane l’obbligo di assistenza da parte di un conduttore abilitato, anche quando siano commercializzate idonee all’utilizzo con assistenza non continua e secondo la periodicità (ad es. 12 ore, 24 ore, 72 ore ecc) determinata dal costruttore e indicata nel manuale d’uso e manutenzione.
A cura di: P.I. Pierpaolo Ravera
ALLEGATI
Allegato: Circolare n° 1/2009 del 29/01/2009 del Ministero del Lavoro