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Area Riservata
Gestione della sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione
impianti
, inail
, prevenzione incendi
Da INAIL un opuscolo per la gestione della sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione dei Veicoli Fuori Uso esistenti (cfr. allegato).
L'opuscolo descrive le attività di demolizione e i rischi di incendio e di esplosione che possono essere presenti, fornisce indicazioni in merito a valutazione, compensazione e gestione del rischio incendio e indica misure di prevenzione e protezione e criteri di gestione e monitoraggio degli impianti.
Le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi che occupano una superficie superiore a 3.000 m2 sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/11. Se le aree hanno un'estensione maggiore di 3.000 m2, fino a 5.000 m2, l'attività rientra nella Categoria B; se superiore a 5.000 m2, l'attività rientra nella Categoria C.
L'opuscolo è rivolto principalmente ai Datori di Lavoro che si trovano a dover conoscere e applicare la Regola Tecnica specifica per questa tipologia di impianti (DM 01/07/14), ma riguarda anche gli impianti esistenti, oggetto di una parte della disciplina tecnica.
INAIL ricorda che tra i molteplici rischi connessi al ciclo produttivo delle attività di demolizione dei Veicoli Fuori Uso (VFU), particolare rilevanza hanno i rischi incendio e esplosione. Il rischio, in questi contesti, riguarda il centro di raccolta veicoli a motore fuori uso, ossia un'area recintata e/o delimitata all'interno della quale si svolge l'attività di demolizione veicoli e ogni altra operazione correlata. Le aziende che gestiscono impianti esistenti devono adempiere alla legislazione vigente in materia ambientale (D.Lgs. 209/03) e a quella in materia di sicurezza antincendio (DM 01/07/14) che disciplinano le attività del processo.
In questa tipologia di impianti i pericoli principali derivano dall'attività di messa in sicurezza dei veicoli per la presenza, durante tale attività, di sostanze infiammabili (carburanti sia liquidi che gassosi), sia in fase di estrazione dei liquidi dal veicolo che all'interno delle auto ancora da bonificare. Altre sostanze di cui deve essere valutata l'infiammabilità e, pertanto, da destinare a uno stoccaggio non improvvisato, sono:
• liquidi dei freni;
• olio idraulico e lubrificante;
• liquidi di raffreddamento;
• batterie esauste;
• gas frigorigeni dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
Un'ulteriore fonte di pericolo è costituita dalla presenza di materiale combustibile nelle aree di deposito. I materiali combustibili quantitativamente più rilevanti sono gli pneumatici e le materie plastiche i cui stoccaggi spesso superano i limiti stabiliti nel DPR 151/11 (rispettivamente di 10.000 e 5.000 kg), oltre i quali l'azienda rientra tra i siti con obbligo di Certificato Prevenzione Incendi.
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE