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GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
formazione
, normativa
, sicurezza
, valutazione dei rischi
Sempre più frequentemente nelle aziende ci si trova ad avere a che fare con situazioni di alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che sfrutta processi di apprendimento attivi consentendo a ragazzi delle scuole di affacciarsi al mondo del lavoro e comprenderne dinamiche e realtà e favorendo inoltre la formazione della consapevolezza dell’importanza della prevenzione di infortuni e malattie professionali.
L’introduzione di questa metodologia didattica ha portato però un po’ di trambusto all’interno delle aziende (ma anche per quella che è la normale gestione didattica delle scuole) per la definizione dei ruoli e responsabilità sui compiti di formazione e sulla sorveglianza sanitaria in relazione all’alternanza scuola-lavoro.
Per chiarire questi aspetti risulta utile l’intervento “Sicurezza in alternanza scuola lavoro”, a cura di Roberto Curtolo dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, presentato al convegno dal titolo “La gestione della sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro” che si è tenuto a Firenze lo scorso 24 maggio 2017, in cui si ricordano gli adempimenti del dirigente scolastico e i compiti delle aziende.
Si indica che l’istituzione scolastica è “tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e gestione, garantendo sia la tutela degli allievi, mediante strutture ospitanti ‘sicure’, sia la loro informazione-formazione”.
In particolare il dirigente scolastico deve:
- formare gli studenti con un corso sulla sicurezza a carattere generale, come riportato nel documento Inail del 2013 “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”;
- garantire la sorveglianza sanitaria ove necessario mediante visita preventiva da parte del medico competente dell’istituzione scolastica o mediante specifiche convenzioni attivate dagli USR con le Aziende Sanitarie Locali o altre strutture pubbliche;
- assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti;
- stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- designare un tutor interno che sia adeguatamente formato in materia di sicurezza”.
L’azienda deve:
- integrare la formazione già erogata dalla scuola con una specifica, informando l’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
- mettere a disposizione i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
- individuare un tutor aziendale con competenze anche in materia di sicurezza.
Per quanto riguarda la formazione si ribadisce che, se quella generale spetta alla scuola (durata non inferiore a 4 ore e trattazione di concetti di rischi, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza) la formazione specifica compete alla struttura ospitante (durata variabile in base alla classificazione del settore di rischio secondo quanto indicato dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011); solo qualora essa non fosse in grado di assicurarla, può delegare la scuola ad impartirla, con apposita specifica nella convenzione.
Altro aspetto particolarmente spinoso è quello relativo alla sorveglianza sanitaria degli allievi; in particolare:
- se nella scuola è presente il medico competente spetta a lui la certificazione dell’idoneità dello studente;
- se a scuola non è presente il medico competente è a carico dell’impresa ma risulta obbligatoria solo in pochi casi, proprio in virtù della natura dell’attività svolta dai ragazzi, di apprendimento in affiancamento e non tramite esecuzione diretta.
Facendo riferimento al già citato documento Inail, si segnala che in generale, secondo le disposizioni vigenti, “anche laddove siano previste attività di laboratorio, è difficile che si vengano a creare condizioni di rischio per la salute tali da prevedere la sorveglianza sanitaria. In ogni caso, si potrebbe ipotizzare un sistema di sorveglianza a livello di anamnesi, ovvero che gli studenti riferiscano sul proprio stato di salute (ipersensibilità a prodotti e malattie allergiche)”.
Se gli obblighi non sono soddisfatti, la responsabilità primaria è a carico dei soggetti dell’impresa (utilizzatore).
A cura di: Ing. Emanuela PISANU