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Area Riservata
FORMALDEIDE - INDICAZIONI DAL GRUPPO DI LAVORO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
agenti cancerogeni
, salute
, valutazione dei rischi
Il Gruppo di Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il documento n. 0014470/P del 16/08/2017 (cfr. allegato) ove si riportano le indicazioni ai fini dell'iscrizione dei lavoratori al Registro di esposizione ex art. 243 D.Lgs 81/08 e s.s.m.i per la gestione del rischio formaldeide e la necessità di stesura del Registro degli Esposti.
Le indicazioni non sono scaturite da nuovi studi epidemiologici ma sono tratte dall’analisi dettagliata dalle metodiche disponibili al momento a livello nazionale.
In particolare sono stati esaminati gli elaborati dei seguenti gruppi di lavoro:
- Gruppo di lavoro ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
- Gruppo di lavoro ASUR Marche;
- Decreto della Regione Lombardia n. 11665 del 15/11/2016.
Il confronto dei diversi lavori è riepilogato nella tabella sinottica costituente l’allegato 1 del documento.
Come è possibile osservare dalla predetta tabella le definizioni proposte sono differenti: il contributo dell’ASST di Bergamo e le linee guida della Regione Lombardia convergono nella definizione di valori dello stesso ordine di grandezza (tra 0,1 e 0,369 mg/m3), mentre il lavoro dell’ ASUR Marche si scosta di un ordine di grandezza (0,04 mg/m3) risultando perfino inferiore al valore di riferimento OMS stabilito per la popolazione generale.
Analizzati i documenti il gruppo di lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia propone le seguenti conclusioni partendo dalle Linee Guida del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro Delle Regioni e delle Provincie autonome del 2002 che aveva proposto di distinguere i lavoratori esposti da quelli che poziormente esposti:
- non esposti professionalmente i lavoratori la cui esposizione, espressa in termini di media ponderata a formaldeide, non oltrepassi il valore di 0,1 mg/m3.
- professionalmente esposti i lavoratori la cui esposizione oltrepassi il valore di 0,1 mg/m3, ai fini dell’attivazione della sorveglianza sanitaria e dell’iscrizione al Registro esposti ai sensi degli art.i 242 e 243 del D.Lgs 81/08.
Lo stesso gruppo di lavoro chiarisce che l’adozione della soglia cautelativa di 0,1mg/m3 è dovuta al fatto che, a causa dei i recenti adeguamenti normativi, in Regione sono ancora in corso verifiche sulle ricadute effettive in termini di tumori occupazionali collegati con l’esposizione a formaldeide e sulle concrete situazioni espositive nelle diverse realtà produttive locali.
Ci ritroviamo nuovamente in un caso in cui non si avvalorano una delle conclusioni già disponibili ma si propone una propria ed alternativa classificazione. Nuovo valore limite per definire i lavorati professionalmente esposti al rischio cancerogeno da formaldeide che si aggiunge alla “giungla” di metodiche disponibili.
La domanda che nasce spontanea è: si potrà mai definire a livello nazionale un’indicazione chiara, unica e plausibile?
A cura di: Dott. Mag. Marco CARENA
ALLEGATI
Allegato: Formaldeide indicazioni iscrizione dei lavoratori al Registro di esposizione