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FORMALDEIDE: COME COMPORTARSI ORA
agenti cancerogeni
, agenti chimici
, sostanze pericolose
In data 1 gennaio 2016 la formaldeide viene ufficialmente riclassificata come agente cancerogeno 1/B.
In relazione a tale classificazione le aziende ove viene utilizzata l’aldeide formica (sia come materia prima che come sotto prodotto) si vedono obbligate a riconsiderare la Valutazione del Rischio cancerogeno per i lavoratori così come indicato dal Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 in accordo anche con gli obblighi previsti per il Medico Competente, il quale, in caso di esposizione è tenuto alla redazione registro degli esposti a cancerogeni, alla sorveglianza sanitaria specifica, alla collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., alla visita alla cessazione del rapporto di lavoro, all'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL) in caso di cessazione e alla richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc.
Alla luce di quanto esposto ci si chiede se l’esposizione alla formaldeide, sostanza definita come ubiquitaria, possa essere considerata “dose dipendente” o se l’esposizione (diretta o indiretta), indipendentemente dalla sua concentrazione, possa determinare l’attivazione immediata del registro degli esposti con tutto ciò che ne consegue.
Allo scopo si possono vagliare differenti soluzioni, sulle quali si può essere più o meno d’accordo. A parere di chi scrive, in accordo con quanto indicato dal parere espresso dalle associazioni dei Medici Competenti della Regione Lombardia, la soluzione più gestibile dal punto di vista della Valutazione del Rischio e della Sorveglianza Sanitaria può identificarsi nella seguente metodologia.
Limiti di esposizione per la popolazione generale
Prendendo in considerazione la tabella 1/A consultabile nell'allegato I si evince la presenza di valori limite per la qualità dell’aria proposti da agenzie internazionali.
Valori Limite per gli ambienti di lavoro
Prendendo in considerazione la tabella 1/B nell'allegato II si evince che per tre autorevoli agenzie (NIOSH, Svezia e SCOEL) i valori limite indicati sono considerati protettivi sia dagli effetti irritativi che dagli effetti cancerogeni. Ciò perché a valori inferiori al limite proposto, non è stato documentato un incremento apprezzabile del rischio negli esposti.
Interpretando le tabelle 1/A e 1/B si può giungere alla conclusione che si ha quindi un Limite di Riferimento proposto dalla OMS (WHO) per gli ambienti di vita e un Valore Limite proposto dall’Agenzia Europea per gli ambienti di lavoro entrambi protettivi per il rischio cancerogeno. Il fatto che gli ordini di grandezza dei due limiti siano differenti coincide con il fatto che il limite proposto dalla OMS protegge la popolazione in maniera continuativa, mentre quello proposto da SCOEL si riferisce alle 40 ore lavorative settimanali.
Le due agenzie hanno comunque fornito delle motivazioni a sostegno delle tesi proposte, si invita pertanto alla lettura delle stesse.
Valutazione del Rischio
Alla luce di quanto esposto, anche in accordo con il parere espresso dalla UOOML di Bergamo, si possono considerare quindi i valori limiti proposti dallo SCOEL e dalla OMS come “protettivi” nei confronti del rischio cancerogeno pertanto una soluzione possibile per l’effettuazione della Valutazione del Rischio si può basare sulla seguente proposta.
In primis sarà quindi opportuno effettuare la verifica delle concentrazioni ambientali di formaldeide tramite una serie di campionamenti (effettuati nel rispetto delle modalità tecniche previste dalla normativa vigente).
Ottenuti i risultati si considereranno quindi:
- lavoratori esposti: coloro che operano con regolarità e costanza a valori superiori ai limiti proposti dallo SCOEL ovvero inferiori a 0,02 ppm (0,246 mg/m3) TWA;
- lavoratori non esposti: coloro che operano a valori inferiori ai limiti proposti dall’OMS (WHO) ovvero 0,08 ppm (0,1 mg/m3);
- lavoratori potenzialmente esposti: coloro che si collocano tra i due valori proposti dallo SCOEL e OMS (WHO), per i quali non si attua l’iscrizione al registro degli esposti, ma si procederà ad un monitoraggio ambientale degli inquinanti per un anno con intervalli di circa 1 campionamento ogni tre mesi. Al termine della campagna di campionamenti se il risultato rispetterà costantemente i limiti proposti dal SCOEL si procederà ad effettuare i controlli periodici dell’esposizione, mentre se il valore verrà superato si valuteranno sistemi di bonifica e si attiverà l’iscrizione degli esposti nell’apposito registro.
Ovviamente quanto indicato si limita ad essere una considerazione personale volta a creare un cut-off utile a definire in quali casi potrebbe essere necessario considerare opportunamente un rischio ubiquitario.
A cura di: P.I. Matteo CAPELLO
ALLEGATI
Allegato I: Tabella 1/A
Allegato II: Tabella 1/B