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 Gio 7 Gen 2021

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV): SCHEDA INFORMATIVA INAIL

  inail , salute , sostanze pericolose

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV): SCHEDA INFORMATIVA INAIL

In seguito al divieto di utilizzazione dell’amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal punto di vista industriale. Una così vasta diffusione è dovuta alle loro particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica e fisica, non infiammabilità, resistenza alle condizioni ambientali e ai microrganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.

Appartengono alle FAV: lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria, fibre di vetro a filamento continuo, fibre ceramiche refrattarie (FCR) e lane di nuova generazione. Le FAV sono costituite da silicio e quote variabili di ossidi alcalino terrosi, alcali, alluminio, boro, ferro e zirconio.

L’esposizione a FAV può avvenire per contatto diretto con gli occhi e con la pelle o tramite inalazione delle fibre aerodisperse. L’esposizione lavorativa a FAV riguarda principalmente i lavoratori coinvolti nei seguenti settori: costruzione e manutenzione di edifici; installazione e rimozione di isolamenti; produzione industriale di FAV.

L’esposizione a FAV negli ambienti indoor dipende dalla probabilità con la quale si verifichi un rilascio di fibre nell’ambiente circostante. L’entità del rilascio di fibre da un materiale contenente FAV dipende: dalla consistenza del materiale (friabile o compatto); dallo stato di conservazione (integro o danneggiato); dalla presenza o meno di vernici o strati protettivi.

Al fine di ridurre i livelli di esposizione a FAV il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI) fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di limitarne gli effetti come riportato nel Titolo IX (sostanze pericolose) del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso di esposizione a lane minerali, che ricadono nel Capo I Protezione da agenti chimici, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio adottando tutte le misure generali a fini preventivi. Per le FCR che ricadono nel Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, il datore di lavoro oltre ad effettuare la valutazione del rischio, dovrà mettere in atto tutte le procedure preventive e protettive che riducano al minimo o eliminino completamente l’esposizione dei lavoratori a tale materiale (sostituzione del materiale se tecnicamente possibile o utilizzo di un sistema chiuso al fine di ridurre il livello di esposizione). Per quanto riguarda le operazioni di coibentazione/rimozione di materiali contenenti FCR, con particolare riferimento a quelli in matrice friabile, le indicazioni tecniche da seguire per garantire un’adeguata prevenzione e protezione della salute devono risultare analoghe a quelle previste dal D.M. 06/09/1994, relative alla bonifica di materiali contenenti amianto.

Per i lavoratori esposti a FCR è sempre obbligatoria l’attivazione della sorveglianza sanitaria prevista all’art. 242 del Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.

In allegato la scheda informativa prodotta dall'INAIL.

Fonte: www.inail.it



A cura di: P.I. Marco ROGATO


ALLEGATI
  Allegato: Scheda informativa FAV

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