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EMISSIONI IN ATMOSFERA: D.LGS. 152/2006 IN VIA DI REVISIONE
ambiente
, emissioni
, normativa
Attualmente all’esame del Parlamento, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta n. 40 dello scorso 28 luglio 2017, lo schema di decreto legislativo che recepisce le indicazioni contenute nella Direttiva 2015/2193/UE concernente le emissioni di specifici inquinanti originate da impianti di combustione di taglia media (tra 1 e 50 MW), porterà in realtà novità ben più corpose all’intera Parte Quinta del D.lgs. 152/2006. Al Governo, infatti, nel contesto dell’adozione di idoneo atto normativo per il recepimento della direttiva europea, è stato delegato anche il compito di provvedere al riordino del quadro normativo relativo alla disciplina autorizzatoria in materia di emissioni in atmosfera.
Lo schema di decreto, infatti, prevede non solo l’adeguamento dello status vigente con quanto definito dalla Direttiva 2015/2193/UE relativamente ai medi impianti di combustione (peraltro già normati dal Codice ambientale), definendo una nuova situazione di impianti “esistenti” e “nuovi” (a far data dalla sua entrata in vigore), ma interviene sensibilmente sulla disciplina apportando semplificazioni (…?) a livello autorizzativo, aggiornando i limiti di emissione (parti I, II e III dell’Allegato I alla Parte Quinta), incrementando le sanzioni, prevedendo un migliore coordinamento con altre procedure autorizzative (autorizzazioni generali, AUA, AIA).
Tra le principali novità si segnala:
- l’introduzione della differenziazione tra medi impianti di combustione “esistenti” (messi in esercizio primo del 20/12/2018 o autorizzati prima del 19/12/2017 e messi in esercizio prima del citato 20/12/2018) e “nuovi”;
- decadenza della deroga, prevista dalla parte I dell’Allegato IV, per gli impianti di combustione di potenzialità compressa tra 1 e 3 MW alimentati a metnao, gpl, biogas; tali impianti dovranno essere autorizzati entro il 1 gennaio 2023 o 2028 (in quest’ultimo caso se di potenza inferiore a 5 MW);
- il nuovo art. 272-bis introduce, in capo alle regioni, la facoltà di stabilire specifiche misure per prevenire e limitare le emissioni odorigene provenienti dagli stabilimenti;
- la “procedura semplificata” viene potenzialmente estesa a tutti gli impianti (che non utilizzino sostanze e preparati pericolosi) in luogo della procedura ordinaria, fatta salva la presenza di effettive autorizzazioni generali regionali/statali;
- inasprimento delle sanzioni penali e/o amministrative previste dal vecchio art. 279, ormai ancorato al lontano 1988, in modo da “assicurarne l’efficacia e la proporzionalità”, come riportato nel comunicato stampa del CdM n. 40.
A cura di: Dott. Marco ABRATE