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 Ven 15 Mag 2020

EMERGENZA COVID-19 - REQUISITI DELLE DITTE DI SANIFICAZIONE

  COVID-19 , luoghi di lavoro , normativa , salute

EMERGENZA COVID-19 - REQUISITI DELLE DITTE DI SANIFICAZIONE

Sinteticamente si forniscono indicazioni utili alla verifica dei requisiti delle ditte fornitrici del servizio di sanificazione, alle quali le aziende si possono rivolgere per tali operazioni, con particolare riferimento alle esigenze connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il riferimenti legislativi sono i seguenti:

D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione), i cui aspetti salienti sono:

Le definizioni - art. 1

a. Attività di pulizia: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b. Attività di disinfezione: sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti A rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c. Attività di disinfestazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;

d. Attività di derattizzazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e. Attività di sanificazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

I requisiti richiesti - art. 2 - Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.

Decreto-legge n. 7/2007 (articolo 10, comma 3) convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

Le attività di pulizia e disinfezione sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.

Ne consegue che, ad oggi, per le sole imprese di pulizia e di disinfezione (lettere A e B del D.M. 274/1997) non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (compresa la presenza del preposto alla gestione tecnica).

Di fatto sono stati eliminati i requisiti più restrittivi in riferimento ad attività mediamente semplici e generiche. Detti requisiti sono stati mantenuti per le attività più specialistiche, il cui svolgimento è giustamente subordinato al possesso di conoscenze e capacità (anche attinenti la conoscenza della chimica, della biologia, e delle relative applicazioni nel settore specifico).

Ne consegue che le attività professionali di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione siano strettamente interessate dall’applicazione sia dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria, sia da quelli di natura professionale e tecnico-organizzativa.

Tutto ciò, a garanzia dell’efficacia degli interventi professionale specializzati erogati.

In pratica, le ditte attive sul mercato per le operazioni di sanificazione (lettera E), derattizzazione (lettera D) e disinfestazione (lettera C), come definite dal D.M.274/97, devono possedere tutti i requisiti su esposti. A tal fine dovranno essere in possesso anche della figura del preposto alla gestione tecnica, in possesso dei requisiti richiesti. Per le ditte individuali, potrà essere il titolare, un collaboratore familiare, un dipendente, un associato in partecipazione, un responsabile tecnico organizzativo, etc. Per le società, potrà essere un socio, un amministratore, un dipendente, un associato in partecipazione, un responsabile tecnico organizzativo, etc.

DATI IN VISURA CAMERALE

Codici ATECO riferiti alle attività specifiche.

La “famiglia” dei codici pertinenti è la seguente:

81.2 – ATTIVITA’ DI PULIZIE E DISINFESTAZIONE

81.21 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.21.0 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22 – Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.22.0 – Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.22.01 – Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.29 – Altre attività di pulizie

81.29.1 – Servizi di disinfestazione

81.29.10 – Servizi di disinfestazione

81.29.9 – Attività di pulizia n.c.a.

81.29.91 – Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99 – Altre attività di pulizia n.c.a.

Nella sezione “REQUISITI MORALI E/O TECNICO PROFESSIONALI” della visura camerale, necessaria la presenza delle seguenti indicazioni:

Codice: IMPRESA PULIZIE LETTERA E SANIFICAZIONE (D.M. 274/19997)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: xx/xx/xxxx

Data accertamento: xx/xx/xxxx

Codice: IMPRESA PULIZIE LETTERA D DERATTIZZAZIONE (D.M. 274/19997)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: xx/xx/xxxx

Data accertamento: xx/xx/xxxx

Codice: IMPRESA PULIZIE LETTERA C DISINFESTAZIONE (D.M. 274/19997)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: xx/xx/xxxx

Data accertamento: xx/xx/xxxx

Codice: IMPRESA PULIZIE LETTERA B DISINFEZIONE (D.M. 274/19997)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: xx/xx/xxxx

Data accertamento: xx/xx/xxxx

Codice: IMPRESA PULIZIE LETTERA A PULIZIA (D.M. 274/19997)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: xx/xx/xxxx

Data accertamento: xx/xx/xxxx

Quanto sopra definisce l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti per l’effettuazione delle rispettive attività.

Ove l’attività di pulizia (in tutte le differenti forme su descritte) venga esercitata non come attività imprenditoriale, ma come attività interna aziendale (quindi con proprio personale e sui propri edifici/impianti), non è richiesto il possesso dei requisiti tecnico-professionali (di fatto non si applica il D.M. 274/1997)





A cura di: P.I. Marco Antonielli


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