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 Mar 5 Mag 2020

EMERGENZA COVID-19 - LE CORRETTE MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEI DPI USATI NEI LUOGHI DI LAVORO

  COVID-19 , dpi , luoghi di lavoro , normativa , rifiuti , salute , sicurezza

EMERGENZA COVID-19 - LE CORRETTE MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEI DPI USATI NEI LUOGHI DI LAVORO

A seguito delle ultime indicazioni nazionali e regionali le mascherine possono essere considerate il simbolo della pandemia da COVID-19.

Il Politecnico di Torino ha stimato un fabbisogno nazionale di mascherine durante la fase 2 (appena avviata) di quasi un miliardo al mese che, una volta usate, diventeranno rifiuti da smaltire come i guanti monouso e tutti gli altri dispositivi di protezione individuale utilizzati nello svolgimento di attività quotidiana e lavorativa.

Ad oggi non è presente una disposizione governativa che fornisca indicazioni precise sulle modalità di gestione e smaltimento dei dispositivi come mascherine, guanti, indumenti protettivi, ecc. utilizzati in luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie.

La strada, sollecitata da più parti tra cui anche Confindustria Firenze con il Position Paper del 16 aprile 2020 inviato al MATTM (cfr. allegato 01) pare al momento tracciata, fatta salva l’applicazione del “principio di precauzione” che, in ossequio al DPR 254/2003, prevede la loro gestione come “rifiuti speciali” ai quali attribuire il codice EER 18.01.03* “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni” ed almeno la caratteristica di pericolo HP9 – INFETTIVO.

In tale ipotesi, di estrema cautela, pare opportuno ricordare che il DPR 254/2003 fissa per questa tipologia di rifiuti una serie di prescrizioni in materia di imballaggio (a perdere e di adeguata resistenza), etichettatura (almeno a rischio biologico), deposito temporaneo (massimo 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore, estendibili fino a 30 nel caso di quantitativi inferiori a 200 litri), adozione del registro di carico e scarico rifiuti con annotazioni entro 5 giorni dalla produzione e smaltimento, etc.

La strada pare possa rintracciarsi nel Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020, nella versione aggiornata al 31 marzo 2020 (cfr. allegato 02) in occasione delle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”.

Il Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti indica, a scopo cautelativo, che fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati da soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria, dovranno siano smaltiti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Nel poster informativo a cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus” del 13-03-2020 (cfr. allegato 03) si indica ai soggetti non positivi e non in quarantena di utilizzare, per la raccolta indifferenziata, due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro).

Il Consiglio SNPA nelle “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti” (cfr. allegato 04) approvate il 23-03-2020, ha integrato le raccomandazioni del Rapporto ISS COVID-19 indicando che “i rifiuti urbani indifferenziati, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301” (ndr rifiuto non pericoloso).

Regione Lombardia (nota in allegato 05), Regione Piemonte (nota in allegato 06) e Regione Veneto (ordinanza in allegato 07) hanno in generale disposto anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato.





A cura di: Dott. Flavio PORTESIO


ALLEGATI
  Allegato 1: Confindustria Firenze - Position Paper
  Allegato 2: Rapporto ISS COVID-19 n. 3_2020
  Allegato 3: Poster RIFIUTI ISS 13-03-2020
  Allegato 4: Nota SNPA 23-3-2020
  Allegato 5: Regione Lombardia - nota DPI del 13 marzo 2020
  Allegato 6: Regione Piemonte - nota DPI COVID Att. produttive del 19 marzo 2020
  Allegato 7: Regione Veneto - Ordinanza 41 del 15-04-2020

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