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 Ven 23 Nov 2018

EDILIZIA: LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN PRESENZA, IN CANTIERE, DEL CSE E DEL CAPOCANTIERE

  cantieri , responsabilità , sentenza

EDILIZIA: LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN PRESENZA, IN CANTIERE, DEL CSE E DEL CAPOCANTIERE

La Corte d'Appello ha confermata integralmente la sentenza del Tribunale con la quale il datore di lavoro di un’impresa edile è stato condannato per la contravvenzione, di cui agli artt. 146 comma 1 e 159 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 (cfr. allegati 1 e 2), in quanto reo di aver omesso di dotare di idoneo parapetto e di tavola fermapiede l'apertura lasciata nel solaio di copertura di un erigendo fabbricato, o comunque non avendola coperta con tavole saldamente fissate, in modo che non si discostassero al passaggio degli addetti ai lavori, cagionando per colpa la caduta di un operaio dipendente il quale, precipitando da tale apertura, per circa tre metri, si era provocato lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni.

Il secondo motivo di ricorso presentato, che riguardava la mancata valutazione delle posizioni di garanzia gravanti sul coordinatore per la sicurezza e sul responsabile del cantiere, sostenendo che esse siano tali da escludere quella del datore di lavoro, è stato considerato inammissibile dalla La Sez. IV, “in quanto manifestamente infondato”. Infatti “È tuttavia principio generalissimo ed incontestato quello per cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro. Come altrettanto pacificamente affermato, la posizione di garanzia del datore di lavoro può venire meno, in presenza di altre figure professionali deputate all'osservanza delle misure poste a salvaguardia della sicurezza sul lavoro, solamente in caso di valida, rigorosa e rituale delega di funzioni, configurandosi altrimenti mero concorso di colpe fra il datore di lavoro e gli altri soggetti… Correlativamente, come rilevato dalla Corte territoriale, la nomina di un coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva e la presenza di un responsabile dei lavori nel cantiere non possono valere ad escludere la penale responsabilità dell'imputato, non risultando in alcun modo che ad essi siano stati delegati anche obblighi di prevenzione e sorveglianza propri del datore di lavoro”.

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura completa della sentenza (cfr. allegato 3).





A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA


ALLEGATI
  Allegato 1: Articolo 146 del D. Lgs. n. 81/2008
  Allegato 2: Articolo 159 del D. Lgs. n. 81/2008
  Allegato 3: Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2018, n. 41367

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