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DPI - REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Pubblicato in Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il Regolamento che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione (cfr. allegato).
I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio (I, II, III) di cui all'allegato I.
I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili.
Il presente regolamento, entrato in vigore il 20 aprile 2016, si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
- degli articoli relativi ai “principi generali della marcatura CE” (art. 20), “regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE” (art. 21), alla “notifica degli organismi di valutazione della conformità” (artt. da 22 a 36), ed alla “procedura di comitato” (art. 44), che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
- dell'articolo 45, paragrafo 1, relativo alle sanzioni che si applicano a decorrere dal 21 marzo 2018.
La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.
A cura di: P.I. Marco ROGATO
ALLEGATI
Allegato: Regolamento (UE) 2016/425