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Area Riservata
DM 27/12/17 - DISTRIBUTORI DI BENZINA CON RECUPERO VAPORI
normativa
, prevenzione incendi
Il decreto del Ministero dell'Interno del 27 dicembre 2017 (cfr. allegato) indica i requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento.
Campo di applicazione
Il decreto si applica agli impianti di distribuzione di benzina attrezzati con sistemi di recupero dei vapori che prevedono il trasferimento dei vapori stessi ad un sistema di deposito presente presso l'impianto di distribuzione (come previsto dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Ai fini della prevenzione incendi i distributori e i sistemi di recupero vapori devono essere gestiti in modo da minimizzare le cause di incendio ed esplosione, limitare la probabilità di innesco e la propagazione dell’incendio all'interno degli impianti o ad edifici e aree limitrofe e consentire agli occupanti di abbandonare indenni le aree degli impianti, oltre a garantire la possibilità, per le squadre di soccorso, di operare in condizioni di sicurezza.
Conformità dei distributori/sistemi di recupero
L’art. 3 del DM 27/12/17 ricorda che distributori e sistemi di recupero vapori devono essere conformi al D.Lgs. n. 85/2016 (che attua la direttiva 2014/34/UE relativa ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva) e devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Devono inoltre essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità sulla base dell'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.
Il punto 3 dello stesso articolo riguarda le installazioni ricadenti tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (di cui all’allegato I del DPR 151/2011) e prevede che i distributori di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, sono considerati conformi al D.Lgs. n. 85/2016 se provvisti di marcatura CE per categoria 2 (essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata come zona 1). L’utilizzo di diversa categoria deve essere specificato nel DVR ai fini del controllo da parte dei Vigili del fuoco.
Abrogazioni e disposizioni finali
Il Decreto, in vigore dal 4 febbraio 2018, rende inapplicabile l'art. 5 comma 1 del DM 16/05/96 che indica i requisiti dei distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B; l'articolo era sostituito dal DM 27/01/06, di cui resta valida solo la lettera C, limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina, che richiede il "collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto".
Diventa inapplicabile anche il punto 3 dell'allegato VIII (Impianti di distribuzione di benzina) alla parte V (Norme in materia di qualità dell'aria ed emissioni) del Testo Unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) relativo ai requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina.
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE
ALLEGATI
Allegato: DM 27/12/17