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 Ven 6 Apr 2018

DIRETTIVA (UE) 2017/2398 E SILICE LIBERA CRISTALLINA

  agenti cancerogeni , normativa , salute

DIRETTIVA (UE) 2017/2398 E SILICE LIBERA CRISTALLINA

La Direttiva (UE) 2017/2398 del 12/12/2017 modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

È entrata in vigore il 17/01/2018, con obbligo di recepimento, da parte degli Stati membri, entro il 17/01/2020.

Il suo impatto è limitato ad alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente direttiva, che rimane pertanto valida, con i seguenti contenuti (in grassetto le parti oggetto di integrazione/modifica):

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI




  • Articolo 1: oggetto

  • Articolo 2: definizioni

  • Articolo 3: campo di applicazione – individuazione e valutazione dei rischi



CAPO II: OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO




  • Articolo 4: riduzione e sostituzione

  • Articolo 5: disposizioni intese ad evitare o a ridurre l’esposizione

  • Articolo 6: informazioni da fornire all’autorità competente

  • Articolo 7: esposizione non prevedibile

  • Articolo 8: esposizione prevedibile

  • Articolo 9: accesso alle zone di rischio

  • Articolo 10: misure igieniche e di protezione individuale

  • Articolo 11: informazione e formazione dei lavoratori

  • Articolo 12: informazione dei lavoratori

  • Articolo 13: consultazione dei lavoratori



CAPO III: DISPOSIZIONI VARIE




  • Articolo 14: sorveglianza sanitaria

  • Articolo 15: tenuta della documentazione

  • Articolo 16: valori limite

  • Articolo 17: allegati

  • Articolo 18: utilizzazione dei dati

  • Articolo 19: comunicazione

  • Articolo 20: abrogazione

  • Articolo 21: entrata in vigore

    Articolo 22: destinatari





ALLEGATO I: elenco di sostanze, preparati, procedimenti



ALLEGATO II: raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

ALLEGATO III: valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse

ALLEGATO IV: A - direttiva abrogata e modificazioni successive; B – termini di attuazione in diritto nazionale.

ALLEGATO V: tabella di corrispondenza

La nuova norma, fra l’altro, considerando l’esistenza di prove sufficienti per definire la cancerogenicità della polvere di silice cristallina respirabile, indica la necessità di stabilire un valore limite per tale inquinante. Considerando che la polvere di SLC respirabile generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006), definisce l’opportunità di inserire nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Conseguentemente:

Nell’allegato I (che definisce l’elenco delle sostanze, preparati e procedimenti cancerogeni e mutageni, dal quale ha preso vita l’allegato XLII del D.lgs. 81/2008 “elenco di sostanze, miscele e processi cancerogeni e mutageni”) viene aggiunto il seguente punto:

“6 – lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”

Tale punto si va ad aggiungere ai cinque preesistenti:

1 - produzione di aurammina

2 – lavori comportanti esposizione agli IPA presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone

3 – lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del Nichel a temperature elevate

4 – procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico

5 – lavori comportanti esposizione a polveri di legno duro

Inoltre, l’allegato III della precedente direttiva è stato completamente sostituito con una nuova tabella di valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse.

Mettendo a confronto il vecchio ed il nuovo allegato III, vi è sovrapposizione per soli tre elementi (polveri di legno duro, benzene, cloruro di vinile monomero).

Nuove indicazioni, invece, per i seguenti agenti:




  • Composti di cromo VI, definiti cancerogeni

  • Fibre ceramiche refrattarie, definite cancerogene

  • Polvere di silice libera cristallina respirabile

  • Ossido di etilene

  • 1,2-Epossipropano

  • Acrilammide

  • 2-Nitropropano

  • O-Toluidina

  • 1,3-Butadiene

  • Idrazina

  • Bromoetilene



Compare quindi il valore limite per esposizione a SLC, fissato a 0,1 mg/mc (per la frazione respirabile). All’interno della nuova norma è considerata l’opportunità che tale valore limite sia oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti (di fatto, nel recepimento della direttiva, i singoli stati potrebbero adottare valori limite inferiori a 0,1 mg/mc).

La silice è un composto chimico diffuso in natura, in forma amorfa e cristallina (SiO2). Quarzo e cristobalite (alfa) sono le forme più comuni e stabili a pressione e temperatura ambiente.

La valutazione degli effetti sulla salute dell’uomo per esposizione a SLC ha subito nel tempo una evoluzione, condizionata anche dal progresso delle conoscenze scientifiche. Le ricerche degli ultimi anni hanno appurato che i soggetti affetti da silicosi sono maggiormente a rischio di contrarre tumore polmonare; al contrario, l’effetto cancerogeno diretto della silice, senza silicosi in atto, è tutt’ora un argomento controverso.

In ogni caso la IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro) ha classificato la silice, nelle forme di quarzo e cristobalite, fra le sostanze cancerogene certe per l’uomo (Categoria 1: sostanze che causano un effetto tossico significativo nell’uomo o che, sulla base dell’evidenza degli studi su animali, possono essere considerate in grado di causare un effetto tossico sull’uomo a seguito di esposizioni ripetute).

In relazione alla vasta presenza naturale nella crosta terrestre ed ai numerosi usi di materiali che la contengono, i lavoratori possono essere esposti a SLC (respirabile) in differenti settori produttivi, quali ad esempio, il movimento terra, l’estrazione in cava e miniera, la demolizione di opere murarie, l’uso/manipolazione di sabbia ed altri materiali contenenti silice cristallina (processi di fonderia, produzione del vetro, ceramica, abrasivi, cemento, etc.).

Ad oggi, la normativa nazionale inerente la salute e la sicurezza sul lavoro definisce che nelle attività ove sia prevedibile la presenza (e quindi l’esposizione) di SLC (nella frazione respirabile), sia necessario valutare il rischio e definire gli strumenti per la sua gestione, al fine dell’abbattimento delle polveri e della loro diffusione nell’aria, per ridurne l’effetto nocivo. Considerando l’attuale classificazione della SLC (vale a dire, in assenza del recepimento della direttiva 2017/2398), gli obbiettivi di tutela della salute sono riferibili al D.lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I “protezione da agenti chimici”; in particolare agli articoli 224 “Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi” e 225 “Misure specifiche di protezione e di prevenzione”, con indicazioni inerenti la sostituzione della sostanza; la progettazione di processi produttivi; la definizione di misure organizzative e di protezione collettiva e individuale; la sorveglianza sanitaria, etc.

L’evoluzione obbligata della normativa nazionale (attraverso il recepimento della direttiva 2017/2398, entro il gennaio 2020), definirà l’applicabilità, per l’esposizione a SLC, del Capo II del Titolo IX “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, con tutti gli obblighi ad esso connessi (sostituzione e riduzione; valutazione del rischio; misure tecniche, organizzative, procedurali; informazione e formazione; sorveglianza sanitaria; istituzione del registro degli esposti).

In conclusione, occorre evidenziare quanto segue:




  • la nuova direttiva associa la presenza del rischio cancerogeno non alla SLC, ma ai processi che ne determinano l’esposizione (processi che determinano la frantumazione di materiali contenenti silice, la quale, in relazione alle proprietà di superficie, assume elevato livello di reazione). L’attenzione dovrà pertanto essere rivolta soprattutto alle attività che producono silice frantumata di fresco. Le polveri generate da processi di lavorazione contengono elementi in quantità e qualità differenti rispetto alla pietra originale, maggiormente reattivi e con maggiori effetti sull’organismo. Esistono poi situazioni particolari, da valutare caso per caso; ad esempio, nelle fonderie di seconda fusione, la contaminazione delle polveri di SLC con il carbonio produce modifiche delle caratteristiche fisico/chimiche (si generano carburo di silicio ed ossido di carbonio, con conseguente riduzione del tasso di SiO2).

  • dovranno essere chiarite/approfondite le modalità di gestione del registro degli esposti a cancerogeni, per SLC, soprattutto in relazione a quale valore utilizzare come riferimento (il valore limite di esposizione fissato dalla direttiva, in 0,1 mg/mc, ovvero altri valori al momento non definiti, eventualmente da identificare come valori di attenzione/soglia/azione?). L’ipotesi di definizione di un valore di “azione”, magari parametrato al limite ammesso per la popolazione, potrebbe essere l’espressione del concetto per il quale il rischio residuo professionale possa essere significativo quando maggiore di tale valore. Si verrebbe a creare un parallelismo con quanto già esistente per la gestione del rischio da esposizione all’amianto (per il quale è previsto il limite di 2 ff/litro al fine della restituibilità degli ambienti bonificati).



A cura di: P.I. Marco ANTONIELLI


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