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DIRETTIVA 2013/35/UE: LA GUIDA PRATICA
In attesa del recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa ai campi elettromagnetici, atteso per il primo luglio ma che non ha ancora visto la luce, concentriamoci sull’analisi della guida non vincolante di buone prassi, pubblicate dalla commissione europea, in inglese a novembre 2015 e in italiano all’inizio del 2016 per agevolare il processo di valutazione del rischio a cui sono chiamati i datori di lavoro.
La pubblicazione si compone di due volumi: guida pratica e casi studio
La guida pratica è stata elaborata, come indicato nell’incipit del documento stesso, per aiutare i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, a ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva.
Questo perché, nella maggior parte dei luoghi di lavoro, il livello di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici è molto basso e non comporta rischi per i lavoratori, e anche qualora vengano generati campi di forte entità, questi di solito si riducono rapidamente con l’aumentare della distanza; pertanto, se è possibile limitare l’accesso dei lavoratori alle aree vicine alle apparecchiature, non vi sarà alcun rischio.
Per aiutare i datori di lavoro a effettuare una valutazione iniziale del proprio luogo di lavoro, la guida riporta una tabella (cfr. allegato I) delle situazioni di lavoro più comuni. Tre colonne indicano situazioni in cui sono richieste valutazioni specifiche per i lavoratori con dispositivi impiantabili attivi, gli altri lavoratori particolarmente a rischio e tutti i lavoratori. Questa tabella dovrebbe aiutare la maggior parte dei datori di lavoro ad accertare l’assenza di rischi legati ai campi elettromagnetici nei propri luoghi di lavoro.
Si fa però presente che il riferimento alla tabella è possibile nel caso in cui le apparecchiature siano conformi a norme recenti, sottoposte a una corretta manutenzione e utilizzate per i fini previsti dal fabbricante. Qualora il lavoro comporti l’impiego di apparecchiature molto vecchie non conformi o in cattivo stato di manutenzione, gli orientamenti indicati in tabella potrebbero non essere applicabili.
Se, a seguito della verifica di un luogo di lavoro effettuata tramite la tabella, viene apposto un ≪No≫ nelle tre colonne, non e necessario effettuare una valutazione specifica in relazione alla direttiva EMF, dato che non dovrebbero esserci rischi di questo tipo. In genere, in queste situazioni non sono necessari ulteriori provvedimenti. Sarà comunque necessario effettuare una valutazione generale del rischio in conformità a quanto richiesto dalla normativa, ed il datore di lavoro, tenendo conto dei possibili mutamenti di circostanze dovrà riesaminare la necessità di una valutazione specifica dei campi elettromagnetici alla luce di eventuali cambiamenti.
Anche per i luoghi di lavoro cui non hanno accesso lavoratori con dispositivi impiantabili attivi o altri lavoratori particolarmente a rischio potrebbe non essere necessario effettuare una valutazione specifica in relazione alla direttiva EMF, a condizione che per tutte le attività venga apposto un ≪No≫ in tutte le colonne rappresentative della popolazione lavoratrice che ha accesso ai luoghi di lavoro analizzati e, come già precedentemente indicato, sarà comunque necessario effettuare una valutazione generale del rischio. Inoltre, i datori di lavoro dovranno prestare attenzione ai mutamenti di circostanze e in particolare alla possibilità di accesso ai locali da parte dei lavoratori particolarmente a rischio.
Si rimanda quindi alla lettura completa della tabella.
A cura di: Ing. Emanuela PISANU
ALLEGATI
Alletago I: Tabella 3.2