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 Gio 10 Set 2015

DIAGNOSI ENERGETICA ENTRO IL 5 DICEMBRE 2015: PER MOLTI MA NON PER TUTTI

  audit , energia , normativa

DIAGNOSI ENERGETICA ENTRO IL 5 DICEMBRE 2015: PER MOLTI MA NON PER TUTTI

Il Decreto Legislativo del 4 luglio 2014 n. 102 emanato in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, ha introdotto l’obbligo per le Grandi imprese e per le Imprese a forte consumo di energia (c.d. IMPRESE ENERGIVORE) di effettuare e trasmettere ad ENEA una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 (e successivamente ogni 4 anni).

Qualora tali Imprese abbiano adottato un Sistema di Gestione dell’Energia conformi alle norme EMAS; ISO 50001; ISO 14001, l’obbligo di diagnosi è soddisfatto se all’interno del proprio sistema è realizzato un Audit energetico in conformità all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014.

Anche gli audit energetici realizzati all’interno dei propri sistemi EMAS, ISO 50001, ISO 14001 vanno trasmessi obbligatoriamente ad ENEA che si occupa degli eventuali controlli.



I SOGGETTI OBBLIGATI

1.1 Grandi imprese
: ogni impresa con 250 o più occupanti(1) oppure ogni impresa, anche con meno di 250 occupanti, con un fatturato(2) superiore a 50 milioni di euro e un bilancio(3) superiore ai 43 milioni di euro.

Nella tabella in allegato sono mostrate tutte le possibili condizioni per cui un'impresa autonoma possa essere Grande Impresa.

(1) L’ENEA ha precisato che per occupati (i cosiddetti “effettivi”) si intende il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

1) i dipendenti; 


2) le persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa; 

3) i proprietari-gestori; 

4) i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. 

Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.

Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). 

​Chiunque abbia lavorato nell’impresa, o per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

(2) L’ENEA ha precisato che il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che la vostra impresa ha ricavato durante l’anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. Il fatturato non comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette (Cfr. articolo 28 della direttiva 78/660/CEE).

(3) L’ENEA ha precisato che il bilancio generale annuo si riferisce al valore dei principali attivi della vostra società (Cfr. articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE).

Il Ministero dello Sviluppo economico, nei chiarimenti pubblicati lo scorso 20 maggio 2015, ha precisato che “l’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura  dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.”



​1.2 Imprese energivore (indipendentemente dalle loro dimensioni): le aziende con codice Ateco prevalente relativo ad attività manufatturiere (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx) che nel corso dell'annualità vedano verificate entrambe le condizioni seguenti:

a) abbiano utilizzato per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica.

b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utiilizzata per lo svolgimento della propria attività, ed il valore fatturato, non sia inferiore al 3%.

Il Ministero dello Sviluppo economico, nei chiarimenti pubblicati lo scorso 20 maggio 2015, ha precisato che “Le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all’obbligo di diagnosi energetica … sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013. Pertanto le piccole o medie imprese non eleggibili al riconoscimento del beneficio energivori non sono soggette all’obbligo di diagnosi. Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa a forte consumo di energia che risulti iscritta nell’elenco pubblicato presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, dell’anno n-1”.



VERIFICA ANNUALE

Il Ministero dello Sviluppo economico, nei chiarimenti pubblicati lo scorso 20 maggio 2015, ha precisato che “Ogni impresa non in possesso di diagnosi in corso di validità è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie individuate ai punti 1.1 e 1.2 al fine di adempiere all’obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno in corso”.



A CHI RIVOLGERSI

La prima diagnosi può essere condotta da personale interno all’impresa (auditor interno) in presenza dei sistemi di gestione succitati, oppure da consulenti esterni. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli audit potranno essere eseguiti solo da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo) e UNI CEI 11339 (Esperti in gestione dell’energia).



LE SANZIONI

Le grandi imprese e le imprese a forte consumo energetico che non effettueranno la diagnosi o l’audit entro la data prevista dal Decreto saranno soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da 4.000 € a 40.000 € per ogni sito produttivo.

Qualora la diagnosi o l’audit sia stata effettuata, ma non in conformità alle prescrizioni, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 €.



In vista della prossima scadenza degli adempimenti, si consiglia di procedere ad una verifica della propria situazione, considerato il fatto che ogni impresa non in possesso di diagnosi in corso di validità è tenuta a verificare ogni anno la propria appartenenza alle categorie individuate.





A cura di: Dott. Flavio PORTESIO


ALLEGATI
  Allegato: Tabella per la definizione di Grande Impresa

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