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 Ven 16 Nov 2018

DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E IMPIEGO PER LE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA

  cem , normativa , salute , sicurezza

DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E IMPIEGO PER LE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°236 del 10/10/2018 il decreto del 10 agosto 2018 (cfr. allegato) che costituisce l’insieme delle norme di buona tecnica e delle raccomandazioni nazionali ed internazionali disponibili conformemente all’attuale normativa sulla sicurezza sul lavoro circa gli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica.

Il provvedimento, oltre agli articoli introduttivi comprende un allegato tecnico, ALLEGATO 01 riguardante gli standard di sicurezza da rispettare in fase di installazione e impiego delle apparecchiature di risonanza magnetica.

L’ALLEGATO 02 invece è un esempio di nota informativa utilizzabile come questionario anamnestico e consenso informato preliminare all’esame di risonanza magnetica. Tali documenti sono obbligatori e devono essere conservati per almeno cinque anni, anche in formato elettronico.

Relativamente all’ALLEGATO 03 si rileva che lo stesso risulta essere un esempio di scheda d’accesso riservata a tutti coloro che accedono alla zona controllata. Il questionario proposto è finalizzato all’accertamento dell’assenza di controindicazioni all’esposizione ai rischi legati ai campi elettromagnetici intensi presenti nella zona controllata all’interno del sito di risonanza. Tale documentazione dovrà essere scrupolosamente compilata e firmata in calce dal medico radiologo (in qualità di responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura a risonanza magnetica) il quale dovrà valutare possibili controindicazioni all’accesso.

Il decreto si applica a tutte le tipologie di apparecchiature RM, che possono essere distinte in fisse, mobili (quelle installate su mezzi) e settoriali (quelle impiegate per analisi su braccia e gambe). Le apparecchiature devono essere utilizzate esclusivamente da personale esperto e autorizzato, all’interno di zone ad ingresso controllato, non regolarmente accessibili e opportunamente identificate da apposita segnaletica di sicurezza.

In prossimità della zona delle analisi devono essere installati estintori in numero adeguato e sufficiente, idonei allo specifico impiego e devono essere presenti rilevatori di componenti ferromagnetiche e sistemi di rilevazione continua della percentuale di ossigeno.

Allo scopo di individuare possibili controindicazioni dovute all’esposizione ai campi elettromagnetici generati dall’apparecchiatura, è obbligatorio, come accennato, predisporre un questionario anamnestico che, nel caso di pazienti minorenni dovrà essere firmato da un genitore, o nel caso di impossibilità di raccolta delle informazioni (per esempio eventi traumatici o pazienti critici in cui sia richiesto l’esame d’urgenza) sarà sotto la responsabilità del medico valutare con attenzione tutte le verifiche diagnostiche.

Entro il termine di sessanta giorni dall’installazione dell’apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante della struttura sanitaria deve trasmettere alla regione o provincia autonoma e agli organi di vigilanza, la documentazione tecnica che attesti l’adempimento degli obblighi previsti dal nuovo provvedimento.





A cura di: P.I. Matteo CAPELLO


ALLEGATI
  Allegato: Decreto 10 agosto 2018

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