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DEROGHE DI PREVENZIONE INCENDI: CHIARIMENTI DAI VIGILI DEL FUOCO
Con circolare n. 3277 del 16 marzo 2016 (cfr. allegato) i Vigili del Fuoco forniscono alcuni chiarimenti in merito all’istituto della deroga.
L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi deriva dall’impossibilità, in alcuni casi, di rispettare le norme prescrittive, o qualora queste ultime risultino troppo rigide se rapportate al rischio valutato.
Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno. L’istituto della deroga non può essere attivato in presenza di sole linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.
Il DM 03/08/15 (Codice di Prevenzione Incendi) riguarda le attività di cui all'allegato I del DPR 151/11 individuate con i numeri 9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64,70 e 75 (limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili). Per tali attività, in precedenza prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del DM 03/08/15 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga.
Ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fissa le seguenti indicazioni per l'utilizzo della deroga:
- Per le attività rientranti nel campo di applicazione del DM 03/08/15 il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1 al DM stesso;
- Per le attività regolamentate da specifica regola tecnica, non rientrante nel campo di applicazione del DM 03/08/15, l'adozione delle singole misure previste nel DM stesso non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;
- Per le attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi non è consentito il ricorso all'istituto della deroga;
- Per le attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del DM 03/08/15 (ad esempio le scuole, che hanno regola tecnica nel DM 26/08/92 e per le quali è in corso di emanazione una specifica regola tecnica verticale) non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE
ALLEGATI
Allegato: Circolare n. 3277 del 16 marzo 2016