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DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI - LIMITI RIPRISTINATI
ambiente
, normativa
, rifiuti
Vista le criticità emerse anche a livello di gestione ambientale con l’emergenza COVID, con l’art. 113-bis - proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale - introdotto dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), sono stati rivisti i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), n. 2), del D.Lgs. 152/06.
Infatti tale articolo recitava “«1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi»”.
Inizialmente tale modifica sembrava essere permanente, ed erano molte le perplessità a riguardo.
Infatti, puntualmente, con Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), l’art. 228-bis ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.
Vengono quindi ripristinati i limiti precedenti di cui all’art. 183, co.1, lett.bb), num. 2, del Codice dell’Ambiente1, a mente del quale “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”
A cura di: Per. Agr. Elisa CASTELLO