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DENUNCIA INFORTUNI: NUOVE REGOLE PER LE AZIENDE
Dal 12/10/2017 è pienamente in vigore il comma 1, lettera r) dell’articolo 18 del D.lgs. 81/2008, secondo il quale il datore di lavoro (ovvero il dirigente) deve “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
La data del 12 ottobre fu di fatto stabilita dall’ultimo decreto Milleproroghe, con l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 18 su richiamato: “l’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4”.
In tale periodo l’INAIL ha adeguato le procedure telematiche di raccolta dei dati statistici sugli incidenti, come previsto dal decreto ministeriale del 25/05/2016, che ha istituito il sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Di fatto, la nuova incombenza per le aziende (connessa all’entrata in funzione del SINP) consiste nel dover notificare, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni della durata compresa fra 1 e 3 giorni, escluso quello in cui si è verificato l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo di denuncia ex art. 53 del DPR 1124/65.
Tutto ciò, ai soli fini statistici e informativi, restando invariato l’obbligo di denuncia degli infortuni di gravità maggiore (superiore a 3 giorni, escluso quello in cui si è verificato l’evento).
La comunicazione ai soli fini statistici e informativi (tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno 1 giorno) e la denuncia ai fini assicurativi (infortuni che comportino un’assenza superiore a 3 giorni) devono essere trasmesse per via telematica.
L’impianto sanzionatorio, di cui all’articolo 55 del D.lgs. 81/2008, prevede quanto segue (in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r)):
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni (art. 55, comma 5, lettera g));
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro, con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno (art. 55, comma 5, lettera h)).
Si precisa quanto segue:
- con il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'IPSEMA è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL (con decorrenza dal 31 maggio 2010).
- dal 23/12/2015, il registro infortuni non risulta più obbligatorio (art. 23, D.lgs. 151/2015 - circolare INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015).
A cura di: P.I. Marco ANTONIELLI