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 Ven 29 Mar 2019

DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2019, N. 17

  dpi , normativa

DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2019, N. 17

In data 12/03/2019 è entrato in vigore il D.Lgs. n°17 del 19/02/2019 (cfr. allegato), ovvero l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il D.Lgs. n°17 del 19/02/2019 apporta quindi modifiche sostanziali al D.Lgs. n°475 del 04/12/1992 che attuava la direttiva europea sui DPI (Dir. n.89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989), ora abrogata dal Regolamento Europeo sui DPI n. 2016/425.

Inoltre il D.Lgs. n°17 del 19/02/2019 va ad abrogare il D.Lgs. n°10 del 02/01/1997 (Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale), in aggiunta apporta delle modifiche testuali al D.Lgs. n°81/08 (Art. 74 e 76).

Per effetto di tali modifiche il D.Lgs. n.475/1992 è divenuto decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425.

Il D.Lgs. n°17 del 19/02/2019 modifica, in pratica, la normativa nazionale in materia di DPI, in modo da renderla compatibile con il Regolamento Europeo.

L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dispositivi di protezione individuali di I, II e III categoria, superando le differenze applicative riscontrate in passato attraverso un provvedimento identico per tutti gli Stati membri; nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.

Modifiche al D.Lgs. n.475/1992

Le modifiche apportate al D.Lgs. n.475/1992 fanno riferimento in particolar modo all’entrata in vigore (il 21/04/2018) del Regolamento (UE) n. 2016/425 che va ad abrogare la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il Regolamento (UE) n. 2016/425 ha lo scopo di stabilire i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori e stabilisce le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Tale regolamentazione riguarda sia i DPI fabbricati nell’Unione Europea sia i DPI importati da un paese terzo, pertanto andrà applicata a qualsivoglia forma di fornitura compresa la vendita a distanza.

Relativamente al mercato dei DPI si segnala che nell’Art.3 del D.Lgs. n.475/1992 viene indicato che possono essere messi a disposizione sul mercato DPI, che rispettino le indicazioni di cui agli articoli 4 (che indica le “Categorie di DPI” e che non viene modificato) e 5 (“Procedure di certificazione CE” che viene invece modificato in relazione alle indicazioni fornite dal regolamento 2016/425).

Sono quindi considerati conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, la documentazione di cui all’art. 15 e all’allegato III “Documentazione del fabbricante” del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.

Relativamente alla valutazione della conformità dei DPI si segnala che nell’Art.5 del D.Lgs. n.475/1992 (Procedura di valutazione della conformità) si richiede al fabbricante di eseguire, o far eseguire la procedura di valutazione della conformità (Art.19) e di redigere la documentazione tecnica (Allegato III) anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI e non solo per i DPI di II e III categoria come avveniva in passato.

Nell’Art.6 vengono specificate le modalità con cui gli organismi notificati che effettuano le attività di valutazione della conformità dei DPI, devono presentare la domanda di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Relativamente alla marcatura dei DPI il D.Lgs. 17/19 sostituisce completamente l’art.12 del D.Lgs. n.475/1992, rimandando a quanto previsto dall’Art.16 e 17 del regolamento europeo sui DPI. Inoltre l’Art. 12 bis viene interamente sostituito dalla Documentazione Tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia (che devono essere redatte in lingua italiana).

Relativamente alla vigilanza del mercato dei DPI si segnala che l’Art.13 del D.Lgs. n.475/1992 viene modificato indicando che, nell’ambito delle rispettive competenze, l’attività di vigilanza sarà a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori si segnala che il D.Lgs. 17/19 ha introdotto un sensibile inasprimento delle sanzioni rispetto al passato. Tali sanzioni riguardano in particolar modo i fabbricanti, i distributori o chiunque immetta sul mercato DPI di I, II e III categoria.

Si segnala infine una modifica dell’Art. 15 del D.Lgs. n.475/1992 che ora va a dettagliare gli “Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI” che sono a carico degli “operatori economici interessati”.

Modifiche al D.Lgs. n.81/2008

Il Testo Unico viene sostanzialmente modificato dal D.Lgs. 17/19 negli Articoli n°74 e 76, nel primo caso contestualizzandone le definizioni rispetto al solo Testo Unico di Sicurezza e, inserendo un richiamo a finalità, campo di applicazione e definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. Mentre per quanto riguarda l’Art. 76 si sostituisce il riferimento al D.Lgs. n.475/1992 con il richiamo al Regolamento (UE) n. 2016/425.





A cura di: P.I. Matteo CAPELLO


ALLEGATI
  Allegato: D.Lgs. n°17 del 19/02/2019

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