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DECRETO 22.01.2019: POSA DELLA SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
normativa
, segnaletica
, sicurezza
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 37 del 13.02.2019 (cfr. allegato) il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.01.2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” che, alla data di entrata in vigore, abrogherà il Decreto Interministeriale del 04.03.2013.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, il decreto 22.01.2019 individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza per le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, che fanno riferimento alle situazioni descritte nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2012, le cui previsioni sono fatte salve.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto, nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, devono applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I, ovvero i criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato, dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto, i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, devono assicurare ai lavoratori e ai preposti addetti alle attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale, una informazione, formazione e addestramento specifici, secondo quanto indicato nell’allegato II.
Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di otto ore, oltre una prova di verifica finale.
Il percorso formativo rivolto ai preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di dodici ore, oltre una prova di verifica finale.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto, i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008.
Lo stesso articolo 4 del decreto riporta istruzioni per la segnalazione dei veicoli operativi, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento; “la segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, devono essere definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, i criteri e le modalità per la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative in oggetto.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto, le previsioni e le procedure previste dal presente decreto, ove necessario, sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali.
Fonte: Gazzetta ufficiale
A cura di: P.I. Marco ROGATO
ALLEGATI
Allegato: Gazzetta Ufficiale serie generale n. 37 del 13.02.2019