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 Mer 5 Apr 2017

CRONOTACHIGRAFO – CORSO DI FORMAZIONE FACOLTATIVO E OBBLIGO DI ISTRUZIONI OPERATIVE A CARICO DELLE IMPRESE

  formazione , normativa , sicurezza , trasporti

CRONOTACHIGRAFO – CORSO DI FORMAZIONE FACOLTATIVO E OBBLIGO DI ISTRUZIONI OPERATIVE A CARICO DELLE IMPRESE

CORSI DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO

Con il decreto 12 dicembre 2016 (cfr. allegato) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito disposizioni in materia di corsi di formazione per l’utilizzo del cronotachigrafo (analogico o digitale).

I presupposti normativi di tale decreto si rintracciano nel

- Regolamento n. 561/2006/CE comma 2 il quale dispone che:

Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.

- Regolamento n. 165/2014/CE all’art. 33 comma 1 il quale stabilisce inoltre quanto segue:

Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione […] per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, […].

Inoltre, la normativa vigente prevede che le imprese di trasporto o, comunque, i datori di lavoro siano tenuti a garantire agli autisti, che guidano autocarri muniti di cronotachigrafo (cioè superiori a 3,5 tonnellate), un’adeguata formazione e fornire agli stessi istruzioni operative.

Il decreto 12 dicembre 2016 individua:

- la durata (minimo 8 ore) dei corsi di formazione. Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato finale con validità 5 anni;

- il programma dei corsi di formazione (allegato 1 al decreto);

- i soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione (articolo 3);

- i docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi (articolo 4).

Pertanto, le imprese di trasporto o, nel caso del conto proprio, le imprese/datori di lavoro degli addetti a svolgere le funzioni di autista su veicoli per i quali la normativa richiede l’utilizzo del cronotachigrafo, per verificare il corretto rispetto dei tempi di guida e riposo, hanno la facoltà (e non l’obbligo), di far svolgere, a proprie spese, ai dipendenti, appositi corsi di formazione tenuti da soggetti abilitati (secondo i requisiti del decreto 12 dicembre 2016).

Assicurare ai conducenti un’idonea formazione sul tema, ha come diretta conseguenza per le imprese/datori di lavoro di poter essere sollevate dalla corresponsabilità in materia di infrazioni commesse dagli autisti legate all’utilizzo del cronotachigrafo e al rispetto dei tempi di guida e riposo (previste dall’art. 174 del Codice della Strada).

Le imprese quindi potranno dimostrare alle autorità di controllo che, le eventuali infrazioni commesse dai propri autisti sul mancato rispetto delle norme relative ai tempi di guida e di riposo e al funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere anche a loro attribuite, poiché hanno fornito ai propri dipendenti, tutti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria, pertanto in caso di infrazioni non scatterà la responsabilità in solido per l’impresa.

Rimane comunque una scelta dell’impresa la decisone di far frequentare o meno ai propri autisti i corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo.

Si evidenzia comunque alle imprese che la mancata frequentazione non è assolutamente sanzionata.

OBBLIGO DI ISTRUZIONI OPERATIVE


L’art. 7 del decreto 12 dicembre 2016 stabilisce inoltre che le imprese devono fornire ai propri conducenti un documento scritto, controfirmato dal conducente stesso e contenente adeguate istruzioni in merito alle norme di comportamento a cui devono attenersi nella guida, per garantire il rispetto della normativa vigente relativa ai tempi di guida e al buon funzionamento del cronotachigrafo.

Tale documento scritto ha validità solo per l'impresa che lo ha rilasciato e per un anno dalla data della firma del conducente.

Per assolvere ai previsti obblighi di controllo (di cui al Regolamento n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3) le imprese devono garantire verifiche periodiche sull'attività dei propri conducenti, almeno ogni 90 giorni.

Le imprese devono compilare un resoconto scritto dell’esito di tali controlli e il documento, controfirmato dal conducente, deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data di compilazione.

Si tratta quindi di documenti ai quali viene attribuita efficacia probante ai fini di eventuali controlli non solo su strada, ma anche presso la sede dell’impresa.





A cura di: Dott. Pierantonio SERAFINO


ALLEGATI
  Allegato: Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016

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