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CRONOTACHIGRAFO: LA SUA ALTERAZIONE COSTITUISCE REATO
attrezzature di lavoro
, macchine
, sicurezza
Cassazione penale, sez. I, sentenza 22/03/2017 n.13937
La normativa UE prescrive l'obbligo di installazione del cronotachigrafo a bordo di determinate categorie di veicoli (in particolare, i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t e quelli adibiti al trasporto di persone in numero superiore a 9).
L’obbligo trova principale fondamento su ragioni di sicurezza stradale e di tutela del lavoro.
Il cronotachigrafo permette di misurare la velocità del veicolo, i tempi di guida e riposo dell'autista e le distanze percorse.
L’ordinamento italiano ha recepito le indicazioni europee, inserendo all’interno del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.
- l’articolo 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
- l’articolo 179 - Cronotachigrafo
che prevedono sanzioni amministrative nel caso di alterazione del cronotachigrafo (art. 179) e responsabilità in solido per l’impresa/datore di lavoro in materia di infrazioni commesse dagli autisti, legate all’utilizzo del cronotachigrafo e al rispetto dei tempi di guida e riposo (art. 174).
All’interno di tale quadro normativo, si inserisce la Corte di Cassazione, Sez. I Penale, che con sentenza 22 marzo 2017, n.13937 (cfr. allegato) affronta e chiarisce quale rapporto sussiste tra l'art. 179 citato e il reato previsto dall'art. 437 c.p. (rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).
A cura di: Dott. Flavio PORTESIO
ALLEGATI
Allegato: Cassazione penale, sez. I, sentenza 22/03/2017 n.13937