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La foto del mese

Cosa ti fa pensare? Liberazione da un vincolo. . . Rottura di un legame affettivo. . . Verifiche manutentive discutibili. . .
La frase del mese
Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario.
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CRONOTACHIGRAFO: LA SUA ALTERAZIONE COSTITUISCE REATO
attrezzature di lavoro
, macchine
, sicurezza
Cassazione penale, sez. I, sentenza 22/03/2017 n.13937
La normativa UE prescrive l'obbligo di installazione del cronotachigrafo a bordo di determinate categorie di veicoli (in particolare, i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t e quelli adibiti al trasporto di persone in numero superiore a 9).
L’obbligo trova principale fondamento su ragioni di sicurezza stradale e di tutela del lavoro.
Il cronotachigrafo permette di misurare la velocità del veicolo, i tempi di guida e riposo dell'autista e le distanze percorse.
L’ordinamento italiano ha recepito le indicazioni europee, inserendo all’interno del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.
- l’articolo 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
- l’articolo 179 - Cronotachigrafo
che prevedono sanzioni amministrative nel caso di alterazione del cronotachigrafo (art. 179) e responsabilità in solido per l’impresa/datore di lavoro in materia di infrazioni commesse dagli autisti, legate all’utilizzo del cronotachigrafo e al rispetto dei tempi di guida e riposo (art. 174).
All’interno di tale quadro normativo, si inserisce la Corte di Cassazione, Sez. I Penale, che con sentenza 22 marzo 2017, n.13937 (cfr. allegato) affronta e chiarisce quale rapporto sussiste tra l'art. 179 citato e il reato previsto dall'art. 437 c.p. (rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).
A cura di: Dott. Flavio PORTESIO
ALLEGATI
Allegato: Cassazione penale, sez. I, sentenza 22/03/2017 n.13937