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La frase del mese
Non ho voglia di tuffarmi
in un gomitolo di strade
Ho tanta stanchezza
sulle spalle
Lasciatemi cosi
come una cosa posata
in un angolo
e dimenticata
Qui non si sente altro
che il caldo buono
Sto con le quattro
capriole di fumo
del focolare
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CONGLOMERATO BITUMINOSO: REGOLAMENTO END OF WASTE IN VIGORE DAL 3 LUGLIO 2018
Il Ministero dell’Ambiente con “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184 -ter, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006” (cfr. allegato 1) detta i criteri specifici da rispettare affinchè il rifiuto identificato con il codice EER 17.03.02 proveniente da operazioni di fresatura a freddo o di demolizione delle pavimentazioni bituminose cessi di essere qualificato come rifiuto per essere identificato come granulato di conglomerato bituminoso.
Il decreto pare voler inserirsi come tassello chiarificatore all’interno del corposo dibattito dottrinale e giurisprudenziale da tempo in corso sul “fresato d’asfalto” e sulla possibile qualifica dello stesso come “sottoprodotto”, agendo, però, in modo differente e stabilendo i criteri la cessazione della qualifica come rifiuto a favore di una merce identificabile come “granulato di conglomerato bituminoso”.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4978; id., Sez. IV, 21 maggio 2013, n. 4151) si è espressa affermando il principio per il quale è astrattamente possibile qualificare il fresato d'asfalto come sottoprodotto, mentre ripetutamente la giurisprudenza penale (ex plurimis, Corte di Cassazione penale, Sez. III, 4 giugno 2018, n. 24865) è stata netta nell’affermare l’impossibilità di qualificare il “fresato d’asfalto” come “sottoprodotto” in quanto il “sottoprodotto” deve scaturire da un processo produttivo, mentre il “fresato d’asfalto” generalmente si origina da un processo di demolizione, non riconoscibile come “processo produttivo”.
Con buona pace di tutti, dopo un’apertura salomonica ed apparentemente disarmante al comma 2 dell’articolo 1 quando testualmente si legge “Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” il decreto non può che essere accolto favorevolmente dagli addetti ai lavori che, dal 3 luglio 2018, potranno contare su regole certe per poter ottenere il riconoscimento di un’attività di recupero in grado di valorizzare un rifiuto speciale “conglomerato bituminoso” come merce “granulato di conglomerato bitumoso”.
I 6 articoli ed i 2 allegati di cui è composto il decreto stabiliscono:
- quando il conglomerato bituminoso non è rifiuto
- gli obblighi dei produttori (la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'obbligo di conservazione del campione e le sue esenzioni)
- gli utilizzi del granulato di conglomerato bituminoso
Interessante risultano alcune affermazioni contenute nei “visti e considerando” prodromici al regolamento, soprattutto nella parte in cui si afferma che “in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
A cura di: Dott. Flavio Portesio
ALLEGATI
Allegato 1: Decreto 28 marzo 2018, n.69