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 Ven 13 Dic 2019

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT CONCLUSIONS) PER LE INDUSTRIE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE E DEL LATTE

  aia , ambiente , BAT , emissioni

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT CONCLUSIONS) PER LE INDUSTRIE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE E DEL LATTE

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 4 dicembre 2019, n. L313/60, sono state pubblicate le BAT conclusions, ovvero le conclusioni comunitarie sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Technics, BAT) in materia di contenimento e riduzione delle emissioni di origine industriale di cui alla direttiva 2010/75/UE, per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

La Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, contenente appunto le conclusioni sulle BAT, è il percorso finale che prende origine dall’ormai lontano BREF document di settore risalente all’agosto 2006, il cui percorso di rinnovamento si era avviato nell’ottobre 2014 con il Meeting report e successivamente nell’ottobre 2018 con la stesura del Final Draft document, bozza prodromica dell’aggiornamento di cui alle nuove BAT conclusions.

Le indicazioni sulle BAT ora approvate fungeranno pertanto da riferimento (com’era stato finora per le BREF di settore) per stabilire gli obblighi gestionali in termini di prestazioni ambientali all’interno dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalle Autorità competenti per il settore specifico. L’ambito di applicazione è quello delle attività 6.4 b), 6.4 c) e 6.11 di cui all’Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

6.4 b) - escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a; - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi (l'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto);

6.4 c) - trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

6.11. - attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Ferme restando quindi tutte le indicazioni di legge di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai gestori di impianti del settore alimentare ricadenti nell’ambito di applicazione delle BAT conclusions già in possesso di AIA, scatta il conto alla rovescia del termine di quattro (4) anni per il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione (art. 29-octies, c. 3, lettera a)).





A cura di: Dott. Marco ABRATE


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