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CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: ELIMINAZIONE DEL DOPPIO BINARIO
circolare
, normativa
, prevenzione incendi
Il 15 ottobre 2019 i Vigili del Fuoco hanno emanato una circolare esplicativa che analizza il DM 12/04/2019 (cfr. allegati 1 e 2), ossia il decreto che apporta modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) e sancisce, in parte, l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle ex attività non normate (come evidenziato anche dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle circolari n. 361 del 13/03/2019 e n. 378 del 03/05/2019 - cfr. allegati 3 e 4).
Il decreto è entrato in vigore il 20 ottobre 2019, ponendo fine al periodo transitorio (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica verticale.
Con il DM 12/04/2019 vengono introdotti due importanti elementi:
1. ampliamento del campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del DPR 151/11 individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
2. obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, cioè prive di una regola tecnica verticale; il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del Codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:
- il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività di nuova realizzazione incluse nel campo di applicazione e non dotate di regola tecnica verticale; per tali attività il Codice (regola tecnica orizzontale) diventa l’unico riferimento progettuale;
- il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare; in caso contrario rimane la possibilità di continuare ad applicare i “vecchi” criteri generali di prevenzione incendi (fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l’intera attività adottando il Codice);
- il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (non contemplate o al di sotto dei limiti di assoggettabilità previsti dal DPR 151/11);
- per le attività dotate di regola tecnica verticale rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica verticale tradizionale (ante Codice) e quella prevista dal Codice (sezione V).
Nella circolare n. 378/2019 del CNI è presente una tabella (cfr. allegato 5) di sintesi delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione.
Altra importate novità riguarda le modalità applicative alternative; resta, infatti, valida la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale in alternativa al Codice, che resta un’opzione volontaria, per le seguenti attività:
66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
67, ad esclusione degli asili nido;
69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
71;
75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
Per le suddette attività, pertanto, possono ancora essere applicate le seguenti norme tecniche (non applicabili per le attività per le quali il Codice è ora cogente):
a) DM 30/11/83 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) DM 31/03/03 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) DM 03/11/04 «disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) DM 15/03/05 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) DM 15/09/05 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) DM 16/02/07 «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) DM 09/03/07 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) DM 20/12/12 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
i) DM 22/02/06 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) DM 09/04/94 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) DM 06/10/03 «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) DM 14/07/15 «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) DM 01/02/86 «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»;
p) Dm 22/11/02 «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto;
q) DM 26/08/92 «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) DM 27/07/10 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq».
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE
ALLEGATI
Allegato 1: DM 12/04/2019
Allegato 2: Circolare VVF 15/10/2019
Allegato 3: Circolare CNI n.361
Allegato 4: Circolare CNI n.378
Allegato 5: Tabella di sintesi