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CHIARIMENTI RELATIVI A LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE E LAVORO A DISTACCO
Il lavoro in somministrazione, che sostituisce il precedente rapporto di lavoro interinale, presuppone due contratti:
1° Contratto: contratto di somministrazione – stipulato tra somministratore e utilizzatore;
2° Contratto: contratto di lavoro – stipulato tra somministratore e lavoratore.
Il rapporto di lavoro risulta pertanto essere “tra il somministratore (Agenzia) e lavoratore anche se quest’ultimo svolge attività sotto le direttive di altro datore di lavoro”.
I soggetti coinvolti risultano essere i seguenti:
- il lavoratore;
- l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
- il somministratore, un'agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stipula un contratto con un lavoratore;
Indicazioni relative alla sicurezza sul lavoro per la somministrazione di lavoro:
- tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’impresa utilizzatrice della manodopera (utilizzatore);
- il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra alluso delle attrezzature necessarie all’attività lavorativa per la quale sono assunti;
- il contratto di somministrazione può prevedere che il precedente obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore (indicazione nel contatto con il lavoratore);
- nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore;
- è vietato il ricorso al lavoro somministrato ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
Veniamo ora ai lavoratori a distacco.
Il lavoro a distacco, disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs. 276/03, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Le parti coinvolte risultano essere tre:
- distaccante ovvero il datore di lavoro titolare del contratto di lavoro con il lavoratore;
- distaccatario ovvero il soggetto presso cui il lavoratore svolge la propria attività;
- lavoratore”.
Infine sono tre le condizioni per il distacco:
- interesse del distaccante;
- temporaneità;
- titolarità in capo al distaccante del rapporto di lavoro (che resta titolare del potere contributivo e retributivo anche se il potere direttivo passa in capo al distaccatario).
Relativamente alla sicurezza sul lavoro:
- il distaccante ha l’onere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
- il distaccatario ha invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria.
A cura di: Ing. Edoardo PEIRETTI