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CHIARIMENTI ALBO GESTORI AMBIENTALI - RESPONSABILE TECNICO
albo gestori ambientali
, ambiente
, formazione
Con l’introduzione del “nuovo” Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali n. 120 del 3.6.2014 agli articoli 12 e 13 viene meglio definita la figura del responsabile tecnico, il quale rappresenta un requisito fondamentale per ottenere l’iscrizione in una delle categorie dell’Albo.
Con successiva delibera n. 6 del 30.5.2017 sono stati definiti i requisiti del responsabile tecnico e all’art. 2 della stessa delibera viene introdotto il requisito di “idoneità” il quale consiste nella dimostrazione della preparazione del responsabile tecnico, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (cfr nostra precedente informativa).
All’art. 5 si evince che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre contestualmente anche il ruolo di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno 20 anni.
Oggi, sono stati nuovamente richiesti chiarimenti circa i soggetti dispensati dalle verifiche i quali intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività; dovranno quindi sostenere la verifica iniziale oppure solamente la verifica relativa ai soli moduli specialistici?
Con circolare n. 10 del 16.10.2019 (cfr allegato) l’Albo chiarisce che “il soggetto dispensato dalle verifiche di cui all’art. 2 comma 5 della delibera n.6 del 30.5.2017 che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, come previsto dalla delibera n. 4 del 25.6.2019”.
A cura di: P.A. Elisa CASTELLO
ALLEGATI
Allegato: Circolare n. 10 del 16.10.2019