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 Ven 16 Ott 2015

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: MODIFICA ALL'ART. 88 DEL TITOLO IV

  cantieri , normativa

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: MODIFICA ALL'ART. 88 DEL TITOLO IV

La nuova legge Europea 2014 n.115 del 29 luglio 2015 (cfr. allegato I), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto, contiene 29 articoli che adeguano il nostro ordinamento agli obblighi europei in varie materie. L’Italia si trova cosi costretta a legiferare per evitare pesanti sanzioni da parte della Comunità Europea, in quanto il mancato adeguamento si configurerebbe come mancato recepimento di direttive nei tempi richiesti.

In particolare la nuova Legge Europea cancella una modifica introdotta dal cosiddetto “Decreto del Fare” (Decreto-legge 21/06/2013 n.69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n.98), che viola la Direttiva 92/57/CEE, la cosiddetta Direttiva Cantieri del 24 giugno 1992. La modifica riguarda il campo di applicazione (art.88) del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Infatti con gli emendamenti introdotti dalla Legge 98/2013 al comma 2 dell’art. 88 veniva aggiunta una lettera g-bis secondo la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicavano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI”, che  limitava, in modo significativo, il campo di applicazione del Titolo IV.

La nuova modifica apportata dal legislatore attraverso la Legge Europea 2014 n.115 del 29 luglio 2015 riporta il comma 2 dell’articolo 88 del Testo Unico alla versione precedente al “Decreto del Fare”.

La versione attuale (cfr. allegato II), attiva dal 18 agosto 2015, della lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 88 è la seguente: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”.



A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA


ALLEGATI
  Allegato I: Legge Europea 2014 n.115 del 29 luglio 2015
  Allegato II: Articolo 88 del D. Lgs. 81/2008

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