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 Lun 20 Mag 2019

CANTIERI: LA RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA PER INFORTUNIO DI SOGGETTO ESTRANEO AL CANTIERE

  cantieri , datore di lavoro , infortunio , responsabilità , sentenza

CANTIERI: LA RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA PER INFORTUNIO DI SOGGETTO ESTRANEO AL CANTIERE

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 3 maggio 2019, n. 18344 (cfr. allegato), ha  rigettato il ricorso  presentato da un datore di lavoro per un infortunio occorso a un soggetto che, introdottosi in un cantiere privo di recinzioni, mentre stava salendo su di un ponteggio fisso per incontrarsi con un lavoratore che operava su di esso, è caduto da una scala del ponteggio stesso risultata irregolare, procurandosi nella caduta gravi lesioni.

La Corte di Appello, precedentemente, aveva confermata la condanna emessa dal Tribunale a carico dell’amministratore unico della società che stava eseguendo i lavori per i quali era stato allestito il ponteggio, a ridosso della parete esterna di un edificio, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a lui contestata in qualità di datore di lavoro.

La sentenza va a fare parte delle pronunce relative ad infortuni occorsi a soggetti estranei ai luoghi di lavoro nei quali gli stessi sono venuti a trovarsi e avvenuti comunque per motivi legati a carenze di misure di prevenzione e alla presenza di violazioni, negli stessi luoghi, di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Corte suprema, nel rigettare il ricorso, ha precisato che “In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata”. Infatti, “Nella specie, l'incidente è da ricollegarsi con certezza alla realizzazione del ponteggio secondo criteri non adeguati alla normativa prevenzionistica (per essere gli stessi privi di protezioni, parapetti e parapiedi in più punti, compreso quello di caduta), all'utilizzo di una scala inidonea (rispetto a quanto disposto dall'art. 113, D.Lgs. n. 81/2008), atteso che essa non poteva essere ancorata alla pavimentazione del piano di calpestio…nonché alla mancata recinzione del cantiere, accessibile a chiunque e, pertanto, rischioso anche per l'incolumità degli estranei (in violazione di quanto espressamente previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 81/2008)”.





A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA


ALLEGATI
  Allegato: Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18344

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