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CANTIERI EDILI: OBBLIGHI DEL COORDINATORE NELLA FASE INIZIALE DI UN CANTIERE
cantieri
, sentenza
, sicurezza
Con la sentenza del 27 aprile 2017 n. 19970 (cfr. allegato 1), La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si deve recare in cantiere già nella fase iniziale dei lavori, ciò al fine di verificare la rispondenza della organizzazione del cantiere con le soluzioni previste nel piano di sicurezza e coordinamento”.
Il fatto riguarda un infortunio accaduto ad un lavoratore infortunatosi per il ribaltamento in un fossato di un muletto utilizzato durante le operazioni di carico e scarico di materiali, e di cui è stato dichiarato responsabile il Coordinatore della Sicurezza.
Nonostante il legislatore non abbia precisato con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve visitare il cantiere e durante quali fasi debba garantire la sua presenza, anche se nel PSC non era previsto l’uso del muletto - ha sostenuto la suprema Corte - se il coordinatore per la sicurezza si fosse recato in cantiere sin dai primi giorni, si sarebbe accorto della presenza del muletto, e avrebbe potuto adottare i provvedimenti del caso di sua competenza.
Il caso di condanna del Tribunale è andato in ricorso in Cassazione, che lo ha rigettato in continuazione della violazione di cui agli artt. 92, comma 1, lett. b) e 91, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cfr. allegato 2).
La Sez. III ha fatto osservare che, nonostante la funzione del coordinatore per la sicurezza dei lavori sia di alta vigilanza, e quindi legata a quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto al riguardo, l'uso del muletto, a bordo del quale il lavoratore dell’impresa aveva avuto un grave incidente ribaltandosi nel fossato, non era stato estemporaneo, bensì legittimo al fine dell'inizio dell'attività di cantiere che perdurava da un mese. Secondo la Corte “l'imputato doveva essersi reso conto della sua presenza, ove si fosse recato in cantiere per la verifica dell'andamento dei lavori” e che “tutto ciò era quindi avvenuto poco tempo dopo l'inizio dei lavori di cantiere, in un momento nel quale ben maggiore avrebbe dovuto essere l'attività di vigilanza, di verifica, anche eventualmente di sanzione”.
A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA
ALLEGATI
Allegato 1: Sentenza del 27 aprile 2017 n. 19970
Allegato 2: artt. 92 e 91 del D. Lgs. 81/2008