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ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE: NUOVA REGOLA TECNICA
normativa
, prevenzione incendi
Approvato il DM 09/08/16 (cfr. allegato I) contenente la nuova regola tecnica per le attività ricettive turistico - alberghiere e studentati, alloggi turistici, ostelli, bed and breakfast, dormitori e case per ferie. Il decreto entrerà in vigore il 23 settembre 2016.
La regola tecnica si applica alle attività individuate con il numero 66 all’interno dell'allegato I al DPR 151/11, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/08/16, ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini.
Il decreto indica che la regola si può applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi (emanate con DM 09/04/94, DM 06/10/03 e DM 14/07/15).
Viene di conseguenza modificato il Codice di Prevenzione Incendi, approvato con DM 03/08/15, aggiungendo all'Allegato 1 - sezione V «Regole tecniche verticali», il capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere» che rimanda direttamente all'Allegato 1 (cfr. allegato II) del nuovo DM 09/08/16.
Aggiornati anche i riferimenti (art.1 del DM 03/08/15) alle normative specifiche applicabili in alternativa alla nuova regola tecnica (DM 09/04/94, DM 06/10/03 e DM 14/07/15) e l'inclusione dell'attività 66 fra quelle regolate dal Codice (art.2 del DM 03/08/15).
Si ricorda che le attività turistico alberghiere erano già state oggetto di una recente regola tecnica, prevista dal DM 14/07/15 (richiamata dal Codice di Prevenzione Incendi come ancora valida in alternativa a quella del DM 09/08/16): essa vale però per le attività ricettive con posti letto superiore a 25 e fino a 50, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE
ALLEGATI
Allegato I: D.M. 09/08/16
Allegato II: Allegato I - D.M. 09/08/16