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ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLE MACCHINE E IL RISCHIO DA SPAZI CONFINATI
Non sempre è facile comprendere se un ambiente lavorativo ricade nelle definizioni normative e nell’ambito di applicazione del DPR 177/2011, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Situazione particolare in cui questa ambiguità può presentarsi è relativa, ad esempio, ad attività di manutenzione svolte in spazi ristretti presenti nelle macchine.
Diverse sono le opinioni in merito, alcune delle quali esposte durante il 6° convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati, tenutosi a Modena il 23 novembre 2016 e organizzato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi C.R.I.S. e dall’European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety.
Un intervento in particolare, curato da Stefano Lugli dell’Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica ( ACIMAC), dal titolo “Sicurezza delle macchine che presentono ‘spazi confinati’: obblighi ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, il caso delle macchine per ceramica”, si indica che in ambiente ceramico sono presenti soluzioni impiantistiche che rientrano nelle definizioni indicate nel DPR n. 177/2011, come silos, vasche di stoccaggio, ecc., ma anche un insieme di "ambienti macchina" caratterizzato da difficoltà di accesso e manutenzioni in spazi ristretti.
Si parla di "macchine vere e proprie, di grandi dimensioni, dove, seppur saltuariamente, operatori accedono all’interno per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e vanno quindi ad operare in ambienti ‘macchina’ caratterizzati a volte da:
- difficoltà di accesso,
- dimensioni fisiche limitate,
- scarsa illuminazione,
- microclima ed altre caratteristiche ergonomiche sfavorevoli".
E’ opinione del relatore che, "al fine dell’applicazione del DPR 177/2011, la definizione di ambiente confinato di cui all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 va interpretata letteralmente e pertanto non sono da considerarsi lavori in ‘ambiente confinato’ ai sensi del DPR 177/2011 gli interventi di manutenzione effettuati all’interno di macchine, normalmente di grandi dimensioni quali quelle sopra citate”.
Nonostante questo resta ovviamente il necessario rispetto:
- “di tutte le misure di sicurezza che in sede di valutazione dei rischi il progettista della macchina e l’azienda utilizzatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono individuare (l’uno ai sensi del D.P.R. n.17/2010 di recepimento della Direttiva 2006/42/CE, l’altro ai sensi della valutazione dei rischi di cui all’art. 71, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- dell’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in merito ai casi in cui la manutenzione delle macchine venga dall’impresa committente ‘appaltata’ ad aziende esterne”.
E chiaramente l’azienda utilizzatrice delle macchine deve “individuare e apprestare ai sensi della valutazione dei rischi di cui all’art. 71, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le opportune precauzioni per garantire la sicurezza del lavoro”. E alcune indicazioni “date in tal senso dal DPR 177/2011 (adozione e integrale applicazione di una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o a ridurre al minimo i rischi propri delle attività, ecc.) risultano certamente opportune e peraltro sono già desumibili dalle norme generali di tutela”.
Riguardo alla Direttiva Macchine, il relatore ricorda che tale normativa sottolinea che “la valutazione dei rischi, punto focale della direttiva, deve necessariamente coprire tutti i possibili pericoli che si possono ragionevolmente presentare nell’intera vita del macchinario (vedi Allegato I, punto 1.1.2 - Principi d'integrazione della sicurezza), dalla sua installazione al suo smaltimento in tutte le condizioni operative previste o ragionevolmente prevedibili. La pulizia, la manutenzione, sia quella ordinaria che quella straordinaria, rientrano in questo campo”.
E se lo svolgimento di alcune fra queste attività comporta o può comportare, in certi ambienti lavorativi e in certe occasioni:
a) pericoli che mettono a rischio la fisiologia delle persone (dovuti a materiali e prodotti, temperature estreme, emissioni di sostanze pericolose, ecc.),
b) “situazioni che richiedono l’intervento di personale di soccorso dotato di adeguati mezzi per lo svolgimento della loro attività”,
l’esposizione ad un rischio come questi “deve essere considerato e valutato già in fase di realizzazione del macchinario. Di conseguenza il costruttore deve realizzare il macchinario in modo tale che l’utente possa adottare procedure di lavoro e/o di intervento coerenti con quanto richiesto dalle disposizioni di legge”.
Dunque la valutazione dei rischi legati all'operatività sulla macchina deve essere dapprima gestita nella fase di progettazione (responsabilità del realizzatore) ed essere nuovamente effettuata dall'utilizzatore (datore di lavoro) al fine di poter mettere in atto adeguate procedure a garanzia dei lavoratori che si troveranno ad operare sulla macchina o all'interno di essa.
A cura di: Ing. Emanuela PISANU