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Area Riservata
ART 26 BIS DL 113/2018: PIANI DI EMERGENZA INTERNI
ambiente
, emergenze
, rifiuti
, sicurezza
Con l’arrivo del Dl 113/18 (in particolare l’art 26bis), si è richiesto a tutti i gestori di impianti autorizzati al trattamento e stoccaggio rifiuti, di provvedere alla stesura di un idoneo piano di emergenza interno.
Tale piano dovrà essere consegnato al prefetto in modo che egli possa valutare se e come redigere un piano di emergenza esterno.
La scadenza per tale prescrizione e per la comunicazione delle indicazioni per l’adempimento era fissata in data 4 marzo 2018.
Tali indicazioni al riguardo (non incluse nel Dl.) sono in parte giunte tramite due circolari ministeriali, rispettivamente il 21/01/19 (cfr. allegato 1) e il 13/2/19 (cfr. allegato 2), dove, tra le altre cose, si precisa che la ragione di tale richiesta è il voler scongiurare ulteriori incendi negli impianti di gestione rifiuti.
Ad ormai più di dieci giorni dalla scadenza imposta, comunque, le indicazioni complete ed esaustive al riguardo non sono ancora giunte.
Dalle circolari, apprendiamo che dall’applicazione dell’art 26bis sono naturalmente esclusi tutti gli impianti considerati a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015 SEVESO) poiché già dotati di adeguati piani di emergenza interni ed esterni. Inoltre si ricorda come il piano di emergenza sia uno strumento già obbligatorio per tutte le realtà con più di 10 dipendenti.
Questo sembrerebbe restringere di molto il numero dei soggetti coinvolti ma di fatto, considerando anche i requisiti richiesti per tali piani, molti sono stati i documenti da redigere / aggiornare.
Per chi non si fosse ancora attivato in tal senso, si ricorda come tale piano dovrà contenere almeno (secondo le circolari ministeriali):
- Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
- Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
- Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
2. descrizione degli impianti tecnici;
3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).
Il tempo ci dirà se quest’operazione sarà stata solamente una troppo zelante imposizione documentale o qualcosa di effettivamente efficace ai fini della salvaguardia ambientale e della sicurezza.
A cura di: Ing. Andrea BONETTO
ALLEGATI
Allegato 1: Circolare ministeriale del 21-01-2019
Allegato 2: Circolare ministeriale del 13-2-2019