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 Gio 8 Feb 2018

ANNULLATO IL DM 272/2014: INCERTEZZA SULLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

  aia , ambiente , normativa

ANNULLATO IL DM 272/2014: INCERTEZZA SULLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

I giudici del TAR Lazio con la sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017 hanno annullato il D.M. 13/11/2014, n. 272 recante le modalità per la redazione della “relazione di riferimento” da allegarsi all’istanza di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Tale Decreto era stato firmato dal Ministro Galletti in data 13 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nell’allegato 2 venivano riportati i contenuti minimi della relazione di riferimento. Tale documento è uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini qualitativi tra lo stato del sito all’avvio della produzione (o in un preciso momento storico) e lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee e consentire una  valutazione degli eventuali obblighi di ripristino da parte del gestore.

La nullità del provvedimento, deriva dalla mancata osservanza della procedura di approvazione prevista dall’art. 17 della Legge n. 400/1988.

In particolare i giudici si sono espressi come segue:

Per le considerazioni esposte, si deve concludere che il decreto ministeriale 272 del 2014 abbia natura regolamentare, nello specifico trattandosi di regolamento di attuazione della norma primaria recata dall’articolo 29 sexies del codice ambientale.

Trattandosi di un regolamento, esso avrebbe dovuto essere adottato in ossequio alla disciplina dettata dall’articolo 17 della legge numero 400 del 1988 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Il suddetto articolo 17, al comma 3 definisce i regolamenti ministeriali, prevedendo che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione
.

Al successivo comma 4, dispone che i regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il rispetto della procedura dettata dalla legge 400 del 1988 non riveste un carattere meramente formale, ma costituisce condizione di legittimità del regolamento adottato”.


Si precisa che ad oggi non sono ancora noti gli esiti di un eventuale appello del Ministero dell’ambiente. Se l’annullamento risultasse confermato si aprirebbe un vuoto normativo sui contenuti della redazione di riferimento, questa incertezza porterebbe al verificarsi di una serie di rallentamenti nella presentazione di nuove istanze AIA e nei rinnovi.





A cura di: Dott.ssa Elena Martis


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