logo

In Evidenza

           

La foto del mese

Cosa intendi per "struttura non autoprotetta"?

La frase del mese

Ho provato. Ho fallito. Non importa. Riproverò. Fallirò ancora. Fallirò meglio.

- Da "Worstward Ho" di Samuel Beckett

I nostri Corsi

Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...

IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?

Mettiti alla prova con 4 livelli di difficoltà per verificare le tue conoscenze...

PARTNER - SITI AMICI

Scopri i nostri partner

Manualistica

Vedi Manuali disponibili

Cerca con i Tags

ARPA   BAT   CIT   COVID-19   CPI   GSE   INPS   ISPRA   MOG   OT23   RAEE   RSPP   acqua   acustica   agenti biologici   agenti cancerogeni   agenti chimici   agenti fisici   agricoltura   aia   albo gestori ambientali   ambiente   amianto   aria   atex   atmosfere esplosive   attrezzature di lavoro   aua   audit   bonifiche   burn out   cantieri   cem   certificazioni iso   circolare   clima   clp   codici cer   comunicazione   controlli   ctd   danno ambientale   datore di lavoro   dpi   due diligence   ecologia   economia   edilizia   emergenze   emissioni   energia   ergonomia   età   f-gas   finanziamenti   formazione   fotovoltaico   gas effetto serra   imballaggi   impianti   inail   incidente rilevante   infortunio   inquinamento   interpelli   lavori in quota   lavoro agile   lavoro notturno   legionella   linee guida   luoghi di lavoro   macchine   malattia   malattia professionale   manuale   manutenzione   marcatura ce   medico competente   microclima   mmc   modulistica   mud   normativa   norme tecniche   prevenzione   prevenzione incendi   primo soccorso   privacy   procedura   provincia   qualità   radiazioni ionizzanti   reach   registro infortuni   responsabilità   rifiuti   rischio incendio   rls   roa   rumore   salute   segnaletica   sentenza   sicurezza   sistemi di gestione   sistri   smartworking   sorveglianza sanitaria   sostanze pericolose   spazi confinati   stress   terre e rocce da scavo   trasporti   valutazione dei rischi   vas   vdt   verifiche periodiche   via   vibrazioni   vigili del fuoco  

Area Riservata

 Gio 8 Feb 2018

ANNULLATO IL DM 272/2014: INCERTEZZA SULLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

  aia , ambiente , normativa

ANNULLATO IL DM 272/2014: INCERTEZZA SULLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

I giudici del TAR Lazio con la sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017 hanno annullato il D.M. 13/11/2014, n. 272 recante le modalità per la redazione della “relazione di riferimento” da allegarsi all’istanza di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Tale Decreto era stato firmato dal Ministro Galletti in data 13 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nell’allegato 2 venivano riportati i contenuti minimi della relazione di riferimento. Tale documento è uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini qualitativi tra lo stato del sito all’avvio della produzione (o in un preciso momento storico) e lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee e consentire una  valutazione degli eventuali obblighi di ripristino da parte del gestore.

La nullità del provvedimento, deriva dalla mancata osservanza della procedura di approvazione prevista dall’art. 17 della Legge n. 400/1988.

In particolare i giudici si sono espressi come segue:

Per le considerazioni esposte, si deve concludere che il decreto ministeriale 272 del 2014 abbia natura regolamentare, nello specifico trattandosi di regolamento di attuazione della norma primaria recata dall’articolo 29 sexies del codice ambientale.

Trattandosi di un regolamento, esso avrebbe dovuto essere adottato in ossequio alla disciplina dettata dall’articolo 17 della legge numero 400 del 1988 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Il suddetto articolo 17, al comma 3 definisce i regolamenti ministeriali, prevedendo che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione
.

Al successivo comma 4, dispone che i regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il rispetto della procedura dettata dalla legge 400 del 1988 non riveste un carattere meramente formale, ma costituisce condizione di legittimità del regolamento adottato”.


Si precisa che ad oggi non sono ancora noti gli esiti di un eventuale appello del Ministero dell’ambiente. Se l’annullamento risultasse confermato si aprirebbe un vuoto normativo sui contenuti della redazione di riferimento, questa incertezza porterebbe al verificarsi di una serie di rallentamenti nella presentazione di nuove istanze AIA e nei rinnovi.





A cura di: Dott.ssa Elena Martis


Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.