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IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?
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AGGIORNAMENTO QUESITI INFOSICURI DI LUGLIO 2015
Con la presente vengono pubblicati alcuni nuovi quesiti, suddivisi in sezione elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, con aggiornamento di Luglio 2015.
Per l’aggiornamento completo dei quesiti si invita a leggere il documento allegato:
1. Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I
1.84 Chiedo chiarimenti in merito all’obbligatorietà di nomina di un RSPP INTERNO relativamente alle centrali termoelettriche ex art. 31, comma 6, lettera b) del D.lgs. 81/08.
l quesito è riferito alla definizione di centrale termoelettrica, ovvero cosa s’intende per centrale termoelettrica? Qual è la definizione corretta di tale entità ai sensi del D.lgs. 81/08?
Ad esempio: è indubbiamente una centrale termoelettrica quella di un impianto in cui si utilizza l’energia termica generata dalla combustione di combustibili (carbone, nafta, metano), trasformandola prima, attraverso un ciclo termico, in energia meccanica (presenza di una turbina) e poi, attraverso un alternatore, in energia elettrica. La produzione di energia termica ed elettrica può però avvenire anche tramite il funzionamento di motori a combustione interna (elettrica), generatori di vapore a recupero di calore (vapore); in questo secondo esempio comunemente chiamato centrale di cogenerazione, vige lo stesso obbligo di avere un RSPP INTERNO come nelle centrali termoelettriche? Si considera centrale termoelettrica qualsiasi tipo di centrale di cogenerazione? Anche centrali di piccola taglia che possono essere a servizio ad esempio di un centro commerciale o di un centro residenziale?
Non esiste da alcuna parte, nei documenti ufficiali, la definizione di centrale termoelettrica. Ci sono invece due casistiche di impianti di produzione di energia da fonte fossile di cui esistono varie definizioni: gli impianti di cogenerazione e quelli di microgenerazione.
Nelle definizioni di impianti di cogenerazione (D.lgs. 20/2007) compaiono diverse volte le casistiche impiantistiche classiche, che però vengono considerate tutte insieme. Ad esempio, se prendiamo in esame il DM 4/8/2011, all’allegato 1 è riportato un elenco di impianti oggetto del decreto, e si può notare che ci sono proprio tutti, dai grandi cicli combinati a gas alle microturbine o ai motori otto.
L’idea quindi è che siano tutti, in sostanza, delle centrali termoelettriche, e valga quindi l’interpretazione più restrittiva per la nomina del RSPP.
In conclusione, si ritiene che si possano assimilare tutti gli impianti di produzione di energia elettrica mediante combustione di un vettore energetico liquido, solido o gassoso nella dizione di «centrale termoelettrica».
2. Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III 37
2.37 Quali sono le modalità per poter avere l’abilitazione alla guida di un muletto? Si può avere tale abilitazione anche senza la patente?
Occorre frequentare un corso abilitante conforme all’Accordo Stato Regioni 53/2012 ex art. 73 del D.lgs. 81/08. I soggetti che possono erogare la formazione sono quelli indicati nell’accordo stesso. Se il muletto non viene guidato su strada non occorre la patente.
3. Cantieri – Titolo IV 51
3.33 La rimozione di una copertura in cemento-amianto di un fabbricato industriale può avvenire lavorando in fune, con linee vita appositamente installate, senza predisporre ponteggi perimetrali, parapetti di protezione e reti anticadute in corrispondenza dei lucernari?
Per il caso di specie, vige l’obbligatorietà di adozione di sistemi di protezione collettiva per la protezione contro il rischio di caduta dall’alto, sia verso l’interno (reti,. . .) che verso l’esterno (ponteggi, parapetti provvisori) e solo in caso di dimostrata impossibilità di adozione dei dispositivi di cui sopra, potranno adottarsi linee vita o altri adeguati punti di ancoraggio per DPI anticaduta. Diverso è il discorso relativamente alla possibilità di l’utilizzo di linee vita o altri sistemi analoghi per piccole opere di manutenzione successive alla costruzione dell’edificio.
4. Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII 66
4.9 Alla luce delle disposizioni dell’Allegato I del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, può essere ammissibile l’esecuzione di una riparazione stradale di breve durata su strada urbana (ad es: chiusura di una piccola buca con conglomerato bituminoso a freddo) da parte di un solo operaio, cui spetterebbe sia la posa e rimozione della segnaletica sia l’esecuzione dell’intervento di riparazione?
Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate dall’azione di uno o più operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente, provvedono a preavvisare all’utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata. Pertanto, non si ritiene possibile che un solo operaio possa posare (o rimuovere) la segnaletica e contemporaneamente eseguire l’intervento di riparazione.
5. Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI 70
5.24 Nel nuovo documento del modello applicativo mi è sembrato di capire che anche nel caso in cui la sostanza o miscela non sia considerata pericolosa ma contenga composti classificati come nocivi, sensibilizzanti o tossici, questi debbano essere considerati nella definizione della gravità.
È la corretta interpretazione?
Nel caso di miscele non pericolose, aventi schede di sicurezza indicanti la presenza di componenti pericolosi in Sezione 3 (premettendo che non sussiste l’obbligo di schede di sicurezza per miscele non pericolose se non in alcuni specifici casi), riteniamo opportuno non ignorare l’informazione.
Ad esempio:
Una miscela contenente toluene allo 0,1%, percentuale ben al di sotto di quella in grado di determinare la classificazione all’intera miscela, viene valutata per la quantità in peso presente della sostanza classificata come pericolosa (cioè il toluene stesso). Supposti 100 kg di miscela si valuteranno quindi soltanto 100 gr. di toluene, in caso tale miscela sia utilizzata nel compito lavorativo insieme ad altri prodotti con analoga classe di pericolosità i 100 gr. di toluene saranno sommati ai quantitativi di tali altri prodotti per una unica valutazione d’insieme.
Oltre a ciò si ricorda che non sussiste, tranne specifici casi, obbligo di redazione di una Scheda di Sicurezza in presenza di miscele Non Pericolose, e non sussiste obbligo di indicare alla sezione 3 della SDS i componenti che non concorrono alla classificazione della miscela anche se sono pericolosi.
A cura di: P.I. Pierpaolo RAVERA
ALLEGATI
Allegato: "Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro"