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ADOZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
ambiente
, normativa
, rifiuti
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 scorso (cfr. allegato), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 agosto 2018, sono state definitivamente approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Come noto, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti, nell’ambito in primis della produzione degli strumenti normativi ed in ultimo degli iter autorizzativi (fungendo da riferimento per la determinazione delle condizioni di autorizzazione degli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale), dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
Le nuove WT-BATC (Waste Treatment BAT Conclusions) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE (elenco di massima, si rimanda alla lettura dell’atto per l’analisi dei casi specifici:
- lo smaltimento (ad esclusione della discarica) o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una serie di attività, tra le quali il trattamento biologico, chimico-fisico, la rigenerazione/recupero dei solventi, etc. (punto 5.1 dell’allegato I della direttiva 2010/75/UE);
- lo smaltimento (ad esclusione della discarica) di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno (punto 5.3-a dell’allegato I della direttiva 2010/75/UE);
- il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3-b dell’allegato I della direttiva 2010/75/UE);
- il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati all'allegato I, punto 5.4, della direttiva 2010/75/UE prima di una delle attività elencate all'allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, della stessa direttiva, con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti (punto 5.5 dell’allegato I della direttiva 2010/75/UE);
- trattamento a gestione indipendente di acque reflue provenienti da un'installazione che svolge le attività di cui ai precedenti punti (5.1, 5.3 o 5.5).
A cura di: Dott. Marco ABRATE
ALLEGATI
Allegato: Decisione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018