logo

In Evidenza

           

La foto del mese

Cosa intendi per "struttura non autoprotetta"?

La frase del mese

Ho provato. Ho fallito. Non importa. Riproverò. Fallirò ancora. Fallirò meglio.

- Da "Worstward Ho" di Samuel Beckett

I nostri Corsi

Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...

IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?

Mettiti alla prova con 4 livelli di difficoltà per verificare le tue conoscenze...

PARTNER - SITI AMICI

Scopri i nostri partner

Manualistica

Vedi Manuali disponibili

Cerca con i Tags

ARPA   BAT   CIT   COVID-19   CPI   GSE   INPS   ISPRA   MOG   OT23   RAEE   RSPP   acqua   acustica   agenti biologici   agenti cancerogeni   agenti chimici   agenti fisici   agricoltura   aia   albo gestori ambientali   ambiente   amianto   aria   atex   atmosfere esplosive   attrezzature di lavoro   aua   audit   bonifiche   burn out   cantieri   cem   certificazioni iso   circolare   clima   clp   codici cer   comunicazione   controlli   ctd   danno ambientale   datore di lavoro   dpi   due diligence   ecologia   economia   edilizia   emergenze   emissioni   energia   ergonomia   età   f-gas   finanziamenti   formazione   fotovoltaico   gas effetto serra   imballaggi   impianti   inail   incidente rilevante   infortunio   inquinamento   interpelli   lavori in quota   lavoro agile   lavoro notturno   legionella   linee guida   luoghi di lavoro   macchine   malattia   malattia professionale   manuale   manutenzione   marcatura ce   medico competente   microclima   mmc   modulistica   mud   normativa   norme tecniche   prevenzione   prevenzione incendi   primo soccorso   privacy   procedura   provincia   qualità   radiazioni ionizzanti   reach   registro infortuni   responsabilità   rifiuti   rischio incendio   rls   roa   rumore   salute   segnaletica   sentenza   sicurezza   sistemi di gestione   sistri   smartworking   sorveglianza sanitaria   sostanze pericolose   spazi confinati   stress   terre e rocce da scavo   trasporti   valutazione dei rischi   vas   vdt   verifiche periodiche   via   vibrazioni   vigili del fuoco  

Area Riservata

 Mer 11 Mag 2016

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

  formazione , prevenzione incendi

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. n. 81 del 09/04/08, con l’articolo 37, pone l’obbligo di formazione dei lavoratori, compresi quelli che svolgono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi, e di aggiornamento periodico della formazione. In particolare, al comma 9, stabilisce che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

Il riferimento legislativo per contenuti e durata della formazione è il D.M. n. 64 del 10/03/98, che fornisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e stabilisce che, in funzione del rischio incendio, le durate dei corsi di formazione sono:

- attività a rischio incendio basso:              4 ore di formazione

- attività a rischio incendio medio:             8 ore di formazione

- attività a rischio incendio elevato:          16 ore di formazione

Per quanto riguarda la classificazione delle attività in base al rischio di incendio, l’allegato IX del D.M. 10/03/98 riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente suddivisione, ricordando che la valutazione del rischio avviene secondo i criteri forniti dall'allegato I dello stesso decreto:

Attività a rischio di incendio elevato

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 105/15);

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;

i) alberghi con oltre 200 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;

n) uffici con oltre 1000 dipendenti;

o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Attività a rischio di incendio medio

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16/02/1982 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 151/11) e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Attività a rischio di incendio basso

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Il D.M. 10/03/98 stabilisce anche che, per alcune attività, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco previo superamento, con esito positivo, di un esame teorico e pratico.

Tali attività sono:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 105/15);

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. n. 1564 del 07/11/42 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

L’elenco è simile a quello che riporta le attività considerate a rischio incendio elevato, ma ci sono delle differenze, evidenziate nella tabella riportata in allegato.

Dal confronto si evince che, per tutte le attività riportate nell’elenco (esemplificativo e non esaustivo) delle attività a rischio incendio elevato, è previsto che gli addetti alla prevenzione incendi conseguano l’attestato di idoneità tecnica. Non è però vero il contrario. È infatti possibile che un’attività non sia classificata a rischio incendio elevato ma che sia comunque previsto, per i propri addetti, l’ottenimento dell’abilitazione tecnica.

Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione, nonostante il D.L.gs. 81/08 ne sancisca l’obbligo, il D.M. 10/03/98 non indica né i contenuti né la periodicità con cui questo debba essere effettuato.

Le uniche indicazioni vengono fornite da circolari e note del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

- Circolare Prot. n. 0012653 del 23/02/2011 – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Roma: fornisce programma, contenuti e durata dei corsi di aggiornamento, distinti per tipologia di rischio.

Nota n. 1014 del 26/01/2012 – Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Emilia Romagna: stabilisce una cadenza di aggiornamento triennale, in analogia a quanto previsto in materia di primo soccorso, fatte salve diverse indicazioni del Datore di lavoro.

Le stesse note e circolari sono richiamate all’interno della più recente D.D. n. 712 del 02/11/15 – Regione Piemonte, recante le procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.





A cura di: Ing. Riccardo BESSONE


ALLEGATI
  Allegato: Tabella di confronto per livelli di rischio incendio e formazione addetti

Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.