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ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
formazione
, prevenzione incendi
Il D.Lgs. n. 81 del 09/04/08, con l’articolo 37, pone l’obbligo di formazione dei lavoratori, compresi quelli che svolgono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi, e di aggiornamento periodico della formazione. In particolare, al comma 9, stabilisce che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Il riferimento legislativo per contenuti e durata della formazione è il D.M. n. 64 del 10/03/98, che fornisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e stabilisce che, in funzione del rischio incendio, le durate dei corsi di formazione sono:
- attività a rischio incendio basso: 4 ore di formazione
- attività a rischio incendio medio: 8 ore di formazione
- attività a rischio incendio elevato: 16 ore di formazione
Per quanto riguarda la classificazione delle attività in base al rischio di incendio, l’allegato IX del D.M. 10/03/98 riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente suddivisione, ricordando che la valutazione del rischio avviene secondo i criteri forniti dall'allegato I dello stesso decreto:
Attività a rischio di incendio elevato
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 105/15);
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Attività a rischio di incendio medio
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16/02/1982 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 151/11) e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Il D.M. 10/03/98 stabilisce anche che, per alcune attività, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco previo superamento, con esito positivo, di un esame teorico e pratico.
Tali attività sono:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 105/15);
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. n. 1564 del 07/11/42 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
L’elenco è simile a quello che riporta le attività considerate a rischio incendio elevato, ma ci sono delle differenze, evidenziate nella tabella riportata in allegato.
Dal confronto si evince che, per tutte le attività riportate nell’elenco (esemplificativo e non esaustivo) delle attività a rischio incendio elevato, è previsto che gli addetti alla prevenzione incendi conseguano l’attestato di idoneità tecnica. Non è però vero il contrario. È infatti possibile che un’attività non sia classificata a rischio incendio elevato ma che sia comunque previsto, per i propri addetti, l’ottenimento dell’abilitazione tecnica.
Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione, nonostante il D.L.gs. 81/08 ne sancisca l’obbligo, il D.M. 10/03/98 non indica né i contenuti né la periodicità con cui questo debba essere effettuato.
Le uniche indicazioni vengono fornite da circolari e note del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
- Circolare Prot. n. 0012653 del 23/02/2011 – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Roma: fornisce programma, contenuti e durata dei corsi di aggiornamento, distinti per tipologia di rischio.
- Nota n. 1014 del 26/01/2012 – Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Emilia Romagna: stabilisce una cadenza di aggiornamento triennale, in analogia a quanto previsto in materia di primo soccorso, fatte salve diverse indicazioni del Datore di lavoro.
Le stesse note e circolari sono richiamate all’interno della più recente D.D. n. 712 del 02/11/15 – Regione Piemonte, recante le procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE
ALLEGATI
Allegato: Tabella di confronto per livelli di rischio incendio e formazione addetti