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 Mer 19 Apr 2017

ACUSTICA AMBIENTALE: AL VIA LE MODIFICHE ALLA LEGGE 447/95

  acustica , ambiente , normativa

ACUSTICA AMBIENTALE: AL VIA LE MODIFICHE ALLA LEGGE 447/95

Pubblicati sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2017, il prossimo 19 aprile entreranno in vigore il D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 ed il D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, decreti di adeguamento della normativa nazionale alla disciplina comunitaria in materia di macchine rumorose operanti all'aperto (D.lgs. 41/2017) e rumore ambientale (D.lgs. 42/2017).

Con particolare riferimento al D.lgs. 42/2017 (cfr. allegato), che apporta inoltre importanti modifiche al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (che dava attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), l’obiettivo principale è quello di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e in tema di autorizzazioni all'esercizio di sorgenti sonore.

Secondariamente, ma non in termini economici e di immagine per il nostro Paese, la nuova norma si pone il fine di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale.

Per quanto concerne le principali novità offerte dal restyling della L. 447/95, si segnala quanto segue:

- con le modifiche all'art.3 del D.lgs. n.194/2005, viene rinviato al prossimo 30 giugno 2017 il termine per la trasmissione (alla regione o alla provincia autonoma competente) delle mappe acustiche strategiche e dei dati dell'anno solare precedente da parte dei gestori pubblici/privati di infrastrutture e di servizi di trasporto e mobilità;

- con decreto del Ministero dell'ambiente, da adottarsi su proposta dell'ISPRA, verranno stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle “zone silenziose in aperta campagna”;

- sono previste nuove definizioni delle sorgenti sonore, con modifica dell’art. 2 comma 2 della L. 447/95: ad esempio si inseriscono la definizione di "sorgente sonora specifica" (sorgente selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale) e quella di "valore limite di immissione specifico" (il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore);

- si riscrive inoltre la definizione di "valore di attenzione": il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica;

- per quanto riguarda invece alcune specifiche fonti di emissione sonora, viene annunciata la prossima adozione di uno o più regolamenti, distinti per sorgente: traffico marittimo, natanti, imbarcazioni di qualsiasi natura, impianti di risalita a fune e a cremagliera, eliporti, spettacoli dal vivo, impianti eolici. Si prevede inoltre un’opera di aggiornamento dei decreti che normano le emissioni sonore prodotte da attività motoristiche e attività sportive;

- in ultimo, ma di non secondaria importanza, si rivede la tematica del riconoscimento della figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale. Viene istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede direttamente alla gestione dei dati, un elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. Sono definiti tempi e modalità di iscrizione nell’elenco, con specifico riferimento a titoli di studio, corsi di formazione, riconoscimento in regime transitorio di titoli già acquisiti (ad esempio i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del DPCM del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, possono presentare alla regione stessa istanza di inserimento nell'elenco). Si provvede, poi, alla definizione di modalità operative per l’aggiornamento professionale periodico dei tecnici riconosciuti.





A cura di: Dott. Marco ABRATE


ALLEGATI
  Allegato: D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42

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