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 Gio 21 Gen 2016

RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO

  CPI , normativa , prevenzione incendi

RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO

Cade a ottobre di quest’anno la scadenza della conformità antincendio delle attività che, all’entrata in vigore del DPR 151/2011, avevano presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) e inoltrato la richiesta di rilascio di CPI al Comando dei Vigili del Fuoco, e per le quali il Comando non ha ancora concluso il procedimento e non sono quindi in possesso di CPI.

Nello specifico:

Attività in possesso di parere favorevole, per cui il titolare ha presentato la DIA e ha inoltrato la richiesta di CPI, ancora non rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Rinnovo periodico della conformità antincendio entro il 07/10/2016.

Attività in possesso di CPI in scadenza.

Rinnovo periodico della conformità antincendio entro 5 anni dalla data di scadenza.

Per le attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77:

entro il 07/10/2017 se DIA presentata antecedentemente al 01/01/1988;

entro il 07/10/2019 se DIA presentata tra il 01/01/1988 e il 31/12/1999;

entro il 07/10/2021 se DIA presentata tra il 01/01/2000 e il 07/08/2011.

Modifiche dell’attività.

Modifiche rilevanti ai fini antincendio, senza aggravio delle condizioni di sicurezza: nuova SCIA con dichiarazione di non aggravio delle condizioni di sicurezza.

Modifiche rilevanti ai fini antincendio, con aggravio delle condizioni di sicurezza: nuovo progetto di prevenzione incendi e presentazione al Comando (secondo le modalità previste dal DPR 151/2011 per le categorie A, B e C).

Modifiche non rilevanti ai fini antincendio: comunicazione in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio.

Si ricorda che, in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio, è sempre necessario verificare (e comunicare) l’eventuale presenza di modifiche dell’attività in oggetto.

Attività in possesso di CPI scaduto.

Presentare richiesta di rinnovo periodico con CPI scaduto equivale a dichiarare di avere esercito in assenza di CPI, con le conseguenti sanzioni penali previste dall’art. 20 del D.Lgs. 139/2006 sotto citato.

Qualora il ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo periodico dipendesse da modifiche apportate all’attività che, direttamente o indirettamente, modificano anche la gestione della sicurezza antincendio così come descritta all’interno del progetto approvato, si procede come sopra indicato (modifiche rilevanti ai fini antincendio).



Di seguito i riferimenti legislativi:

DPR 151/2011, art. 4 - Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 (richiesta di CPI o di attestazione di conformità antincendio), è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) […]. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. […]

DPR 151/2011, art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni 5 anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio […]. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

DPR 151/2011, art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

[…] 5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del CPI, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato antecedentemente al 01/01/88;

b) entro 8 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/88 ed il 31/12/99;

c) entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del DPR 37/1998, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento. […]

Circolare Prot. n. 0005555 del 18/04/2012 - Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011

[…] Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre termini di legge potrebbe sottintendere ad una temporanea interruzione dell'attività all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all'art del DPR 151/2011.

Lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 - 4. Procedimenti nel periodo transitorio

[…] b) Attività per cui, all’entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell’art. 2 del DPR 37/1998 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.

Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l’emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell’art. 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.

c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del DPR 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del DPR 151/2011, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all’attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex arti. 2 del DPR 37/1998 terrà luogo alla valutazione del progetto ex art. 3 del DPR 151/2011.

d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’art. 3 del DPR 37/1998 all’atto della richiesta di CPI.

Tenuto conto che l’articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che “Le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia”, per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell’art. 3 del DPR 37/1998 assolva l’obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell’art. 4 del DPR 151/11. Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del DPR 151/11. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.

d.2) Il titolare dell’attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’art. 3 del DPR 37/1998 all’atto della richiesta di CPI.

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l’esercizio dell’attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell’articolo 4 del DPR 151/2011. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando. Se l’utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del DPR 151/2011. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell’art. 4 del nuovo regolamento con l’effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l’istanza presentata ai sensi dell’art. 3 del DPR 37/1998.

e) L’attività è in possesso del CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex art. 3 del DPR 37/1998, il responsabile dell’attività deve espletare gli adempimenti prescritti all’art. 5 del DPR 151/2011 presentando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza “una tantum” già previste dal DM 16/02/1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato art. 11 del DPR 151/2011.

D.Lgs. 139/2006, art. 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro […].

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo CPI, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:

- il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;

- […]

La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.





A cura di: Ing. Riccardo BESSONE


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