In Evidenza
La foto del mese
Cosa intendi per "struttura non autoprotetta"?
La frase del mese
Ho provato. Ho fallito. Non importa. Riproverò. Fallirò ancora. Fallirò meglio.
I nostri Corsi
Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...
IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?
Il Mondo Ecolav
Manualistica
Vedi Manuali disponibili
Cerca con i Tags
ARPA BAT CIT COVID-19 CPI GSE INPS ISPRA MOG OT23 RAEE RSPP acqua acustica agenti biologici agenti cancerogeni agenti chimici agenti fisici agricoltura aia albo gestori ambientali ambiente amianto aria atex atmosfere esplosive attrezzature di lavoro aua audit bonifiche burn out cantieri cem certificazioni iso circolare clima clp codici cer comunicazione controlli ctd danno ambientale datore di lavoro dpi due diligence ecologia economia edilizia emergenze emissioni energia ergonomia età f-gas finanziamenti formazione fotovoltaico gas effetto serra imballaggi impianti inail incidente rilevante infortunio inquinamento interpelli lavori in quota lavoro agile lavoro notturno legionella linee guida luoghi di lavoro macchine malattia malattia professionale manuale manutenzione marcatura ce medico competente microclima mmc modulistica mud normativa norme tecniche prevenzione prevenzione incendi primo soccorso privacy procedura provincia qualità radiazioni ionizzanti reach registro infortuni responsabilità rifiuti rischio incendio rls roa rumore salute segnaletica sentenza sicurezza sistemi di gestione sistri smartworking sorveglianza sanitaria sostanze pericolose spazi confinati stress terre e rocce da scavo trasporti valutazione dei rischi vas vdt verifiche periodiche via vibrazioni vigili del fuoco
Area Riservata
NORMATIVA NAZIONALE SUI DPI – CATEGORIE E ALTRE RECENTI MODIFICHE
Come già affrontato in una precedente news, è in vigore dal 12/03/2019 il D.lgs. n. 17/2019 (cfr. allegato 1), inerente all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 (cfr. allegato 2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (19G00023) (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2019).
Gli effetti diretti del nuovo testo normativo si ripercuotono sul D.lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992, il quale è diventato (viene definito il nuovo titolo del decreto) decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 2016/425. Le modifiche al D.lgs. n. 475/1992 sono definite all’articolo 1 del D.lgs. n. 17/2019. In sintesi:
- Campo di applicazione e definizioni – modifiche all’articolo 1
Secondo il nuovo Regolamento, i dispositivi indirizzati alla protezione individuale degli utilizzatori sono tre:
Categoria I, comprende i seguenti rischi minimi:
_ Lesioni meccaniche superficiali;
_ Contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
_ Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
_ Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
_ Condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II, include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria.
Categoria III, comprende esclusivamente i rischi che possono creare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
_ Sostanze e miscele pericolose per la salute;
_ Atmosfere con carenza di ossigeno;
_ Agenti biologici nocivi;
_ Radiazioni ionizzanti;
_ Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
_ Ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50 °C o inferiore:
_ Cadute dall’alto;
_ Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
_ Annegamento;
_ Tagli da seghe a catena portatili;
_ Getti ad alta pressione;
_ Ferite da proiettile o da coltello;
_ Rumore nocivo.
- Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI – modifiche all’articolo 2
- Requisiti essenziali di sicurezza – modifiche all’articolo 3
Messa a disposizione sul mercato, di DPI che rispettino le indicazioni circa le categorie di DPI e le procedure di certificazione.
- Procedure di valutazione della conformità – modifiche all’articolo 5
Il fabbricante deve eseguire, o far eseguire, la procedura di valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica, per tutti i DPI
- Organismi notificati – modifiche all’articolo 6
- Validità degli attestati di certificazione – modifiche all’articolo 7
- Marcatura CE – modifiche all’articolo 12
Apposizione della marcatura CE secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento europeo sui DPI
- Disposizioni per la documentazione tecnica – modifiche all’articolo 12/bis
Riferimenti alla documentazione tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità, nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia, redatte in lingua italiana, o anche in lingua italiana
- Vigilanza del mercato sui DPI – modifiche all’articolo 13
Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro, per le rispettive competenze. Detti Ministeri potranno avvalersi delle Camere di Commercio e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che avviseranno i Ministeri (ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza) nel caso riscontrino che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza definiti nell’allegato II del regolamento
- Sanzioni e disposizioni penali – modifiche all’articolo 14
- Disposizioni di adeguamento – modifiche all’articolo 14/bis
- Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato – modifiche all’articolo 15
- Abrogazione degli articoli 4 – 8 – 9 – 10 – 11 e degli allegati I – II – III – IV – V - VI
L’articolo 2 del D.lgs. n. 17/2019 modifica alcune parti degli articoli 74 (definizioni) e 76 (requisiti dei DPI) del D.lgs. 81/2008. Non sono apportate modifiche agli articoli 75 (obbligo d’uso), 77 (obblighi del datore di lavoro), 78 (obblighi dei lavoratori), 79 (criteri per l’individuazione e l’uso).
Gli argomenti definiti dal nuovo regolamento e conseguentemente dalla nuova normativa nazionale vedono, quali destinatari, i soggetti identificabili come fabbricanti, mandatari, importatori, distributori di DPI.
A cura di: PI Marco ANTONIELLI
ALLEGATI
Allegato 1: D.lgs. 17/2019
Allegato 2: Regolamento Europeo sui DPI, n. 2016/425