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 Ven 24 Ago 2018

LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL MEDICO COMPETENTE: QUANDO È POSSIBILE E CON QUALI MODALITÀ

  interpelli , medico competente , sorveglianza sanitaria

LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL MEDICO COMPETENTE: QUANDO È POSSIBILE E CON QUALI MODALITÀ

Ai sensi dell’art. 39 comma 5 del D.Lgs. 81/08 il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Nel D.Lgs. 81/08 non è invece espressamente indicato come agire se il Medico Competente non può svolgere, per un determinato periodo, le visite periodiche o presuntive.

Tale situazione si può trovare anche nel caso in cui un lavoratore, che è stato assente per motivi di salute per più di sessanta giorni, debba rientrare in un periodo in cui il Medico Competente aziendale è impossibilitato a realizzare la visita medica (es. causa ferie, assenze giustificate, maternità ecc.).

Per chiarire il punto, il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 (cfr. allegato) ha chiarito che, il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, può farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro.

Al medico competete sostituto comporterà la piena assunzione di responsabilità delle valutazioni operate, sia all’effettuazione delle visite, sia al rilascio del certificato di idoneità alle mansioni.

In linea con quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, si richiama un verbale del 2010 del Dipartimento di Prevenzione (Articolazione PISLL) di Firenze nel quale si specifica che  alla figura di Medico competente  “possono essere previste occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore (assenza per malattia, per ferie, ecc. del medico incaricato e presenza di scadenze non dilazionabili come visite preventive in fase preassuntiva, visite dopo assenze superiori a 60 giorni, scadenze delle visite periodiche, ecc.) chiarendo che i certificati di idoneità devono essere redatti e firmati dal medico competente che ha effettuato la visita medica.”





A cura di: Dott. Carena Marco



 



 


ALLEGATI
  Allegato: Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006

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