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CONTENITORI-DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – CHIARIMENTI E INDICAZIONI APPLICATIVE
normativa
, prevenzione incendi
La Circolare n.1/2018 del 29 agosto (cfr. allegato) fornisce alcuni chiarimenti in materia di prevenzione incendi sull'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C (es. gasolio). La circolare fa riferimento al DM 22/11/17, modificato dal DM 10/05/18, che abroga e sostituisce le norme citate in precedenza e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.
La circolare conferma che il termine "contenitore-distributore" impiegato nel decreto è esattamente equivalente ai termini "contenitore-distributore rimovibile" e "contenitore-distributore mobile" impiegati nel DM 19/03/90 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri). Le disposizioni del decreto non si applicano, pertanto, agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi che alimentano, ad esempio, gruppi elettrogeni o impianti di riscaldamento.
Inoltre, esclusivamente ai fini delle nuove immissioni sul mercato, decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1.
La circolare precisa che sono esenti dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica verticale i contenitori-distributori in una delle seguenti condizioni:
- In possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
- In possesso di CPI in corso di validità (o SCIA presentata);
- In caso di lavori di installazione di contenitori-distributori, sulla base di un progetto approvato dal Comando, pianificati in corso.
Ulteriori precisazioni riguardano il "bacino di contenimento" che non è considerato elemento strutturale del contenitore-distributore. Pertanto l'eventuale modifica del solo bacino non necessita un aggiornamento dell’approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31/07/34 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi). Ciò vale anche per il box prefabbricato che non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.
A proposito del DM 10/05/18, la circolare chiarisce che possono essere commercializzati e installati contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti decreti (ad esempio aventi bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima) fino al 17 febbraio 2019, purché l'apparecchiatura sia stata realizzata entro il 5 gennaio 2018 (data entrata in vigore del DM 22/11/17). Dopo tale data i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi.
Infine, per quanto riguarda gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori (di prodotti petroliferi) di capienza non superiore a 6 m3, anche muniti di erogatore, essi sono esentati dall'applicazione del DPR 151/2011 (presentazione SCIA) ma sono comunque soggetti al rispetto del DM 22/11/17 (così come previsto dalla legge n. 116 del 11/08/14).
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE
ALLEGATI
Allegato: Circolare n.1/2018 del 29 agosto