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- Il tempo - Steve Jobs

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 Mar 30 Mar 2021

MUD 2021: PRESENTAZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO

MUD 2021: PRESENTAZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2020 (MUD 2021) deve essere presentato in via telematica entro il 16 giugno p.v.

La scadenza, inizialmente fissata al 30 aprile, è stata prorogata di 120 giorni a causa della tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 39 del 16 febbraio 2021).

I soggetti obbligati alla presentazione sono individuati dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e dalla nuova versione dell’art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;

- i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per ilo recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

- i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

Si ricorda che non ricadono nell’obbligo di presentazione del MUD i seguenti soggetti esonerati:

- le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;

- le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)

- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).

https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=3436&backTo=archivio&anno=2021&provenienza=archivio



A cura di: Dott.ssa Elena RASO


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